Se il giudice di merito accerta che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità; è stata quindi confermata la decisione del Tribunale, che aveva sì riconosciuto che la conducente non aveva rispettato il segnale di stop, ma aveva correttamente aggiunto che ciò non esauriva il dovuto accertamento sulla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della danneggiata.

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2014 n. 24676