di Enzo Di Giacomo 

 

Le operazioni di coassicurazione comprese le commissioni di delega riconosciute all’impresa incaricata della gestione amministrativa sono esenti dall’Iva. Il principio è contenuto nella sentenza n. 19131/2014 della Ctp di Roma. La Ctp ha chiarito il corretto inquadramento giuridico del contratto in esame ritenendo che con la clausola di delega i coassicuratori conferiscono ad uno di essi (delegatario) un mandato con rappresentanza per il compimento di tutti gli atti necessari alla gestione del contratto. Circa il regime da riservare ai fini Iva alle commissioni di delega, ovvero ai compensi riconosciuti dalle coassicuratrici per l’attività svolta dalla società delegataria, i giudici tributari hanno ritenuto che le stesse vanno considerate esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2 dpr n. 633/72 in quanto attinenti al contratto assicurativo stesso nonché relative ad un contratto di mandato con rappresentanza rilasciato nell’ambito di un contratto (assicurativo) unitario.