In tema di responsabilità del vettore, il trasporto di gioielli costituisce un’attività che impone di per sé particolari forme di cautela, perché chi la svolge non può non mettere nel necessario conto l’eventualità di una rapina.

Sicché il vettore è tenuto, al fine di ottenere l’esonero dalla responsabilità, a dimostrare l’effettiva natura di caso fortuito in riferimento a un evento che – di per sé – non ha tale connotato; nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito, atteso che sia la società convenuta che l’autista del portavalori non avevano tenuto un comportamento conforme al grado di diligenza e prudenza imposto dal rilevante valore della merce.

La società si era infatti servita, per l’abituale affidamento delle proprie vetture, a un’autorimessa il cui gestore era stato indagato per ricettazione, trovato in possesso dei duplicati delle chiavi delle vetture.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 20 dicembre 2013 n. 28612