La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) è configurabile quando l’assicuratore si limiti a non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, attivarsi nei confronti del proprio assicurato

–          sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta

–          che avvertendo l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza.

Tuttavia, il giudice chiamato a decidere della responsabilità oltre il massimale di un assicuratore per c.d. mala gestio, non si può limitare a esaminare la condotta processuale di questi e dell’assicurato, ma deve anche indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell’esecuzione del contratto; in particolare, soltanto nel contesto di tali rapporti può il giudice di merito attribuire o meno rilevanza al fatto che l’assicuratore non abbia espressamente avvertito l’assicurato dell’obbligo, pur se contrattualmente previsto, della responsabilità esclusiva per i maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 27 gennaio 2014 n. 1607.