di Franco Ricca  

 

L’esenzione dall’Iva prevista per la gestione di fondi comuni d’investimento è applicabile agli analoghi servizi prestati a un fondo pensione finanziato dai beneficiari, nel quale il risparmio sia investito secondo il principio della ripartizione dei rischi che ricadono sugli affiliati. Queste caratteristiche, infatti, rendono comparabile il fondo pensione ad un fondo d’investimento. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 13 marzo 2014, causa C-464/12, scaturita da un rinvio pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra una società e l’amministrazione finanziaria tedesca, avente ad oggetto il diniego dell’esenzione Iva. Sulla prima questione, concernente la nozione di «fondo comune d’investimento» ai fini dell’Iva, la Corte, premesso che la direttiva Iva demanda agli stati membri di definire tale nozione, osserva questo potere definitorio deve essere esercitato entro certi limiti. In particolare, gli stati membri non possono discriminare quali fondi esentare e quali no e debbono rispettare l’obiettivo perseguito dalla direttiva e il principio di neutralità. In proposito, la Corte ricorda di avere già precisato che l’obiettivo dell’esenzione in esame è di agevolare l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, escludendo i costi dell’Iva e garantendo così la neutralità rispetto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Per risolvere la questione, occorre quindi stabilire se i fondi pensione di cui al procedimento principale siano assimilabili ai fondi comuni d’investimento per via della comparabilità delle caratteristiche, la principale delle quali è la messa in comune dei patrimoni di numerosi beneficiari, che consente la ripartizione del rischio da essi sopportato su un insieme di titoli.

Diversamente che nel caso all’origine della precedente sentenza del 7 marzo 2013, C-424/11, nel quale gli affiliati al fondo pensione non sopportavano tale rischio, in quanto la pensione percepita era predefinita in funzione della durata della carriera e dell’importo dello stipendio, e i contributi versati dal datore di lavoro al regime pensionistico costituivano un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti, nel fondo pensione in esame sono i beneficiari ad assumere il rischio degli investimenti. Pertanto, le prestazioni di gestione di tale fondo, tra le quali rientrano l’apertura dei conti, l’accredito dei contributi e i servizi contabili, costituiscono operazioni esenti da Iva.

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