Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma deqli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa.

Corte d’Appello Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 12 settembre 2011 n. 3616