Rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale il danno catastrofale, che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha avuto la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte.

Tale danno, in quanto qualificabile come danno morale spettante iure hereditatis, può essere legittimamente trasmesso agli eredi a condizione che la vittima abbia patito quella sofferenza determinata dall’accorgersi della vicina fine della vita.

Di conseguenza, tale danno non è configurabile in capo a una persona che sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo fino alla morte; nella specie, si è ritenuto che la vittima dell’incidente stradale era stata costantemente in coma per il breve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non aveva potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza della prossima morte di cui gli eredi chiedevano il risarcimento.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 16 gennaio 2014 n. 759