Essendo, secondo l’art. 143, comma 11, c.d.s., l’andamento contromano una manovra vietata in sé, diversamente dall’inversione di marcia che non è manovra di per sé vietata ma lo è solo in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi ex art. 154, comma 6, c.d.s., la marcia contromano è da considerarsi una condotta ben più grave rispetto all’inversione di marcia.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 17 gennaio 2014 n. 892