Il 30 aprile 2014 entrerà in vigore il Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” del 16 dicembre 2013 che introduce l’obbligo assicurativo di responsabilità civile verso i terzi per i c.d. droni.

Nell’ambito della generica categoria dei droni  si distinguono appunto gli aeromobili a pilotaggio remoto, velivoli caratterizzati cioè dall’assenza del pilota a bordo e il cui volo è controllato dal computer a bordo del velivolo stesso, sotto il controllo remoto di un navigatore o pilota, che si trova a terra o su un altro mezzo.

Il Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” (in allegato) viene incontro alle esigenze espresse dagli operatori del settore di avere un quadro regolamentare di riferimento in grado di garantire uno sviluppo ordinato e in sicurezza di questa nuova realtà che negli ultimi tempi sta crescendo

esponenzialmente.

Il Regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione  e distingue, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromodelli.

Il Regolamento stabilisce i requisiti per garantire l’impiego in condizioni di sicurezza dei SAPR che rientrano nella competenza dell’ENAC, quelli cioè con massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 150 kg.

impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività sperimentali e non utilizzati, quindi, a fini ricreativi e sportivi.

Per i SAPR di peso superiore a 150 kg. la competenza è invece dell’EASA ai sensi del Regolamento n. 216 del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istitutivo di un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Non sono, tra gli altri, assoggettati al Regolamento i SAPR di Stato (di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della navigazione), quelli per i quali il pilota non ha la possibilità di intervenire nel controllo del volo, quelli che svolgono attività in spazio chiuso (indoor) e, infine, quelli costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati.

Il Regolamento contiene, inoltre, una serie di disposizioni che devono essere rispettate per l’utilizzo degli Aeromodelli a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei, quantunque questi apparecchi non siano considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possano essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo.

Il Regolamento suddivide inoltre i SAPR – al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo – in due categorie di peso: inferiore a 25 kg. e uguale o maggiore a 25 kg.

Per i mezzi del segmento inferiore, utilizzati in operazioni di volo non critiche, è stato introdotto il concetto di “autocertificazione”. Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi. Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, operazioni critiche. Per le operazioni non critiche, la responsabilità è lasciata all’operatore che valuta la criticità e l’idoneità del sistema ed è tenuto a dichiarare ad ENAC il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, fornendo i documenti di rilievo (art. 8.9). L’ENAC verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste e prende atto della documentazione allegata informando dell’esito delle verifiche il richiedente. Le operazioni critiche, invece, sono autorizzate dall’ENAC, sulla base di accertamenti, che tengono conto della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi in cui il velivolo verrà impiegato. Il mezzo deve essere identificato attraverso l’apposizione di una targhetta riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore. Tale targhetta deve essere installata  anche sulla stazione di terra.

Per i SAPR di peso superiore a 25 kg., invece, è sempre prevista una certificazione del mezzo aereo e un’autorizzazione all’operatore aereo, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo. Per tali mezzi, infatti, si mantiene la stessa tipologia di regolamentazione in uso per gli aeromobili tradizionali, certificazioni di aeronavigabilità e autorizzazione all’impiego. Tali apparecchi sono registrati dall’ENAC mediante iscrizione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, con l’apposizione di marche di registrazione dedicate. Le medesime marche devono essere altresì apposte sulla stazione di controllo a terra. Inoltre deve essere apposta sul mezzo aereo e sulla stazione di terra una targhetta di identificazione.

 

Sul sito dell’ENAC vi è una sezione dedicata con la modulistica finora emanata dall’Ente:

http://www.enac.gov.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/navigabilit-13-/sistemi_aeromobili_a_pilotaggio_remoto_(sapr)/index.html

 

I profili assicurativi vengono disciplinati dall’art. 20 “Assicurazione” del Regolamento.

La disposizione introduce quale condizione indispensabile ad operare con un SAPR la stipulazione e la validità di una “assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non  inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004” (relativo ai

requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili).

L’art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004 richiede ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi con massimali minimi variabili, per ciascun aeromobile e per incidente (rischi ordinari e c.d. rischi guerra), a seconda del MTOM (peso massimo al

decollo).

L’obbligo assicurativo non opera invece per gli aeromodelli ossia i dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo e che volino sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

L’obbligo assicurativo previsto dal Regolamento ENAC grava sull’operatore del SAPR mentre non sussiste alcun obbligo a contrarre per l’impresa di assicurazione.