di Alfonso Tacchini

I promotori finanziari si domandano ancora oggi, dopo molti anni dall’introduzione del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Rui), il motivo per il quale siano stati costretti a iscriversi a un Registro di cui non se ne sentiva il bisogno. E in effetti, è difficile dar loro torto, visto che da quel momento si sono visti aumentare gli obblighi burocratici, formativi ed economici che nulla hanno a che vedere con la maggior tutela del risparmiatore, già ampiamente tutelato dalla normativa Consob attualmente in vigore.

Anasf in più di un’occasione – e lo ha ribadito anche in questa consultazione – ha espresso il proprio dissenso contro l’ingiustificato obbligo normativo che vede per i promotori finanziari, già tenuti all’iscrizione nell’Albo unico dei pf, l’ulteriore iscrizione nella «Sezione E» del Registro degli Intermediari Assicurativi. Tale disciplina, alla prova dei fatti, ha comportato nei confronti dei promotori finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari, delle regole di presentazione e comportamento, dei regimi di vigilanza e dei procedimenti sanzionatori; anche se, su quest’ultimo punto, le cose non sono certo chiare visto che è difficile capire, a differenza da quanto pubblicato dalla Consob per quanto riguarda i prodotti finanziari, quanti promotori finanziari nell’ambito del loro mandato di collocamento di prodotti assicurativi siano stati sanzionati e quali sanzioni siano state applicate.

Il documento di Consultazione Ivass n. 2/2014 non interviene, purtroppo, sull’obbligo di iscrizione al Rui per i pf né, tantomeno, procede a una razionalizzazione e semplificazione degli obblighi formativi e di aggiornamento a loro carico, ma anzi conferma l’eccessivo numero di ore di formazione a cui il pf è soggetto lato Ivass, che va a sommarsi agli altri impegni formativi lato Consob. E infatti, il Regolamento Consob 16190 prevede che i promotori finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a corsi di formazione su materie rientranti nella maggior parte delle aree tematiche individuate nello schema di regolamento posto in consultazione dall’Ivass.

Sul punto, le maggiori novità proposte da Ivass riguardano: modalità di fruizione dei corsi, con la piena ed integrale equiparazione dei corsi in aula rispetto ai corsi a distanza, attraverso l’utilizzo della video-conferenza e dell’e-learning; maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale mantenendo inalterato il monte ore (non meno di 60 ore di formazione nel biennio); prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento; percorsi formativi in relazione alle caratteristiche oggettive dei destinatari (qui forse potevano essere aggiunti anche i pf oltre che gli agenti/brokers/addetti call center) e dell’attività svolta; requisiti più specifici dei soggetti formatori; disciplina dettagliata delle procedure del test di verifica per l’aggiornamento professionale, che dovrà essere svolto esclusivamente in aula. Proprio quest’ultimo punto sembra forse il meno coerente con gli obiettivi che si prefigge la stessa consultazione Ivass, improntata sulle modalità di semplificazione di somministrazione della formazione e dell’aggiornamento professionale attraverso la formazione a distanza, con il fine dichiarato del contenimento dei costi logistici e organizzativi. Sarebbe forse stato meglio prevedere anche l’erogazione dei test di verifica dell’apprendimento mediante canali telematici, in sostituzione delle prove fisiche in aula, cosa che Anasf nella risposta alla consultazione ha evidenziato.