di Dario Ferrara  

Via libera alle tabelle 2013 del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta ammonta ora a 96 euro, che con l’aumento personalizzato possono arrivare fino a 144, contro il range di 91-136 euro di due anni fa (l’ufficio ambrosiano ha pubblicato anche i criteri orientativi per il ristoro delle lesioni che derivano da lesione all’integrità psicofisica e dalla grave lesione del rapporto parentale). Le tabelle del tribunale meneghino sono state indicate dalla Cassazione con un ottimo standard applicabile nei tribunali di tutto il Paese. Il via libera è arrivato dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in una recentissima riunione, dopo che in quella del 6 marzo scorso è stato previsto l’aggiornamento dei valori di liquidazione in base agli indici Istat, come già avvenuto in passato: gli importi, dunque, sono stati incrementati del 5,6% sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013. Come già accaduto due anni orsono, i valori sono stati poi arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psicofisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Confermando la sua linea l’Osservatorio meneghino propone la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale «temporaneo» derivante da lesione alla persona. E per il ristoro del danno non patrimoniale «temporaneo» complessivo corrispondente a un giorno d’invalidità temporanea al 100% si continua a indicare una forbice di valori monetari, compresa appunto fra 96 e 144 euro. Ottengono l’adeguamento anche i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:

– ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;

– figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;

– coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;

– fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;

– nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.

La forbice predefinita tiene conto di intensità della relazione affettiva, sopravvivenza o meno di altri congiunti, qualità e intensità della relazione affettiva residua. Le tabelle, che secondo la giurisprudenza della Suprema corte, costituiscono «il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità» (sent. 12408/11).