L’osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano ha aggiornato con l’indicizzazione Istat a gennaio 2013 il proprio sistema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale.

L’aggiornamento è il primo compiuto dai giudici del tribunale di Milano dopo le note sentenze del giugno 2011 che di fatto facevano riferimento al sistema di liquidazione empirico creato dai giudici milanesi a parametro equitativo di base su scala nazionale.

Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta ammonta ora a 96 euro, che con l’aumento personalizzato possono arrivare fino a 144, contro il range di 91-136 euro di due anni fa (l’ufficio ambrosiano ha pubblicato anche i criteri orientativi per il ristoro delle lesioni che derivano da lesione all’integrità psicofisica e dalla grave lesione del rapporto parentale).

Gli importi sono stati incrementati del 5,6% sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013. I valori sono stati poi arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psicofisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

Confermando la sua linea l’Osservatorio meneghino propone la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale «temporaneo» derivante da lesione alla persona. E per il ristoro del danno non patrimoniale «temporaneo» complessivo corrispondente a un giorno d’invalidità temporanea al 100% si continua a indicare una forbice di valori monetari, compresa appunto fra 96 e 144 euro. Ottengono l’adeguamento anche i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:

– ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;

– figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;

– coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;

– fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;

– nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.

La forbice predefinita tiene conto di intensità della relazione affettiva, sopravvivenza o meno di altri congiunti, qualità e intensità della relazione affettiva residua. Le tabelle, che secondo la giurisprudenza della Suprema corte, costituiscono «il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità» (sent. 12408/11).

Fonte: Italia Oggi