di Benito Fuoco e Nicola Fuoco 

I risarcimenti corrisposti per invalidità temporanea sono strettamente connessi al rapporto di lavoro e sono, quindi, indennità imponibili per le imposte dirette. Ai fini dell’esclusione dalla tassazione, infatti, non è sufficiente «il carattere risarcitorio» dell’erogazione. Sono le conclusioni che si leggono nella Ordinanza n. 7631/2013 della sezione sesta tributaria della Corte di cassazione. La vicenda tratta di un ricorso presentato dall’avvocatura dello stato avverso una sentenza emessa dalla Commissione regionale di Napoli sull’impugnazione del silenzio rifiuto per un rimborso relativo a risarcimenti per indennità di lavoro. Il collegio regionale, considerata sia l’applicazione delle agevolazioni dell’articolo 24 della legge n. 831/1938 (per la Ctr ancora vigente), sia la natura risarcitoria delle somme erogate, riteneva spettante il rimborso richiesto. Di diverso avviso i giudici di Piazza Cavour che, con l’Ordinanza in commento, hanno completamente ribaltato la decisione del collegio regionale partenopeo. Gli Ermellini, in prima battuta, hanno rilevato come tutte le disposizioni concernenti le esenzioni ed agevolazioni tributarie applicate siano state, di fatto, abrogate. Passando a esaminare la natura risarcitoria delle indennità, i giudici supremi affermano come in tema di imposte sui redditi, l’articolo 6, secondo comma, dpr n. 917/86, nella parte in cui dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. Ciò esplica effetto nel concorso delle condizioni previste dall’articolo 36 del dpr n. 42/1988, anche rispetto ai periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore del dpr n. 917/86. In virtù di tale disposizione, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento, se, e nei limiti in cui siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione dei redditi, costituiscono reddito imponibile. Il Collegio aggiunge che le somme percepite dal contribuente, anche in via transattiva, costituiscono reddito imponibile solo se siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione dei redditi (Cassazione n. 9893/1997), e che, quindi, ai fini della esenzione da tassazione non sia sufficiente il mero carattere risarcitorio dell’erogazione, «perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, del dpr n. 917/86 (Cassazione n. 18.369/2005 e n. 11.501/2003)».