Con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 68157 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla G.U n. 245 del successivo 19 ottobre) è stata per l’ultima volta prorogata la valenza temporale del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (Fondo LCA), valenza che è venuta così a scadere il 31 dicembre 2012.

Successivamente alla data di approvazione del suddetto decreto, l’ANIA e le OO.SS. di settore hanno richiesto alla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro, di procedere alla ricostituzione del Comitato Amministratore del Fondo in parola, comunicando a tal fine la prescritta designazione dei nuovi componenti.

Detta richiesta si è resa a indispensabile, sia per consentire ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, di fruire della prestazione di accompagnamento alla pensione, sia anche per provvedere alle operazioni di liquidazione del Fondo che, per espressa previsione normativa, sono appunto di competenza del suo Comitato Amministratore.

A seguito di talune richieste di informazioni avanzate dal Ministero del Lavoro al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, l’iter relativo al decreto concernente la ricostituzione del suddetto Comitato Amministratore ha subito alcuni rallentamenti.

Nelle more di tali decisioni da parte ministeriale e pur in presenza della suddetta situazione di “vacatio” del Comitato Amministratore (Organo legittimato a proporre la sospensione del versamento contributivo) l’INPS, con l’accluso Messaggio n. 4207 dell’8 marzo 2013 ha, inaspettatamente, disposto il versamento del contributo di finanziamento al Fondo LCA (0,50%) per il periodo gennaio – dicembre 2012.

Pur avendo l’ANIA immediatamente segnalato ai competenti Uffici dell’INPS che tale decisione è avvenuta, per così dire, in termini retroattivi e in presenza di una situazione che vede il Fondo aver esaurito la sua valenza temporale, l’Istituto, seppur per le vie brevi, ha precisato che si è trattato (in qualche modo) di un “atto dovuto”.

Anche in virtù di tali circostanze, l’INPS, con il sopra richiamato Messaggio ha precisato che “le aziende potranno versare il contributo dovuto per l’anno 2012 senza aggravio di sanzioni entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare“, vale a dire entro il 16 giugno 2013.

La questione presenta aspetti di ordine procedurale e normativo meritevoli di chiarimenti e per tale motivo l’ANIA sta avviando alcuni approfondimenti, oltre che con l’INPS, anche in sede legale e con gli stessi Uffici del Ministero del Lavoro, allo scopo di verificare se sussistano i presupposti per un “riesame” della decisione adottata dall’Istituto.

Laddove dovuto, l’onere contributivo dello 0,50% dovrà essere ripartito tra datore di lavoro (0,375%) e lavoratori (0,125%) e che, come per il passato, dovrà essere calcolato sulle seguenti voci retributive del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazione operanti in Italia: “tabelle stipendiali del CCNL, indennità di contingenza, EDR, indennità di mensa, premi aziendali di produttività limitatamente alla parte fissa, quella cioè la cui erogazione non sia legata a indici di produttività, redditività o ad altri indici.”

L’obbligo contributivo dello 0,50% in questione è comunque venuto meno dal 1° gennaio 2013 e pertanto l’ANIA suggerisce alle imprese di attendere ulteriori indicazioni prima di procedere al versamento contributivo richiesto per l’esercizio 2012.

Fonte: ANIA