di Fabrizio G. Poggiani  

Responsabilità solidale negli appalti soft. Fuori i privati e i condomini, nonché i contratti di appalto per fornitura dei beni, d’opera, di trasporto e di subfornitura.

L’Agenzia delle entrate, tentando una chiara operazione di semplificazione, ha emanato ieri il secondo e atteso documento di prassi (circolare n. 2/E/2013), concernente le disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore, di cui all’art. 13-ter, dl n. 83/2012 (si veda ItaliaOggi del 26/2/2013).

Il documento, che si aggiunge al precedente (circ. n. 40/E/2012), conferma la presenza di pesanti sanzioni poste a carico dei committenti (da 5 mila a 200 mila euro), nel caso in cui gli stessi eseguano i pagamenti delle prestazioni di servizio ricevute senza ottenere almeno una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr n. 445/2000, con il quale l’appaltatore e/o il subappaltore attesti l’avvenuto versamento delle ritenute e dell’Iva.

Primo dubbio fugato dalle Entrate riguarda l’ambito oggettivo, con riferimento all’applicazione della disciplina al settore edile, stante la collocazione delle disposizioni nell’ambito delle misure urgenti per le infrastrutture; si conferma l’applicazione alla generalità dei soggetti e non solo al settore edile, nell’ambito dei contratti di appalto, finalizzata all’emersione di base imponibile nell’ambito dei servizi.

L’Agenzia delle entrate, però, ritiene, sulla base del tenore letterale delle disposizioni, che la disciplina sia applicabile nell’ambito dei contratti di appalto, come individuati dall’art. 1655 c.c., anche nel caso in cui la prestazione sia eseguita direttamente dall’appaltatore (senza subappalto), con esclusione di quelli concernenti forniture di beni, d’opera (art. 2222 c.c.), di trasporto (art. 1678 c.c.) e di subfornitura (legge 192/1998) e delle prestazioni rese nell’ambito dei rapporti di natura consortile.

Per l’applicazione della disciplina risulta necessario che i contratti di appalto siano conclusi nell’ambito di attività soggette alla disciplina Iva e, comunque, esercitate da società ed enti, di cui agli articoli 73 e 74, dpr n. 917/1986 (società di capitali, enti privati, cooperative, ecc.), restando escluse le stazioni appaltanti (comma 33, art. 3, dlgs n. 163/2006), i condomini e le persone fisiche non Iva.

Sul punto, si ritiene di poter confermare che nell’ambito di una prestazione in cui il committente è un consumatore finale (privato) che si avvale del solo appaltatore, la disciplina resta inapplicabile, ma se l’appaltatore opera con un subappaltatore, nell’ambito dei rapporti tra questi due ultimi soggetti, la disciplina deve essere interamente applicata.

Come indicato nel precedente documento di prassi (circ. n. 40/E/2012), l’obbligo riguarda i contratti stipulati a decorrere dal 12/08/2012, data di entrata in vigore dell’art. 13-ter, con la conseguenza che anche il rinnovo di un contratto già in essere a tale data deve essere assimilato a una nuova stipula e assoggettato alla disciplina.

In presenza di più contratti stipulati tra le parti, l’Agenzia è del parere che la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva possa essere attestata in modo unitario ovvero considerando tutti i contratti in essere tra le medesime controparti e non per singolo contratto, potendo rilasciare la stessa attestazione con cadenza periodica.

In detto caso è necessario che l’attestazione di regolarità dei versamenti riguardanti le ritenute e l’Iva, riferibili al contratto per il quale la dichiarazione viene resa, siano scaduti alla data di pagamento, escludendo quelli oggetto di una precedente attestazione.

Per i pagamenti eseguiti a mezzo canale bancario (bonifici), l’Agenzia delle entrate ritiene che sia necessario attestare la regolarità dei versamenti erariali scaduti al momento in cui il committente (o appaltatore) ha eseguito la disposizione di pagamento e non di quelli scaduti alla data dell’accreditamento delle somme al beneficiario.

Un’altra ipotesi contemplata dalla circolare riguarda l’eventuale cessione del credito vantato dall’appaltatore e dal subappaltatore a terzi, per la quale l’Agenzia richiama le precisazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato nell’ambito dei pagamenti con le pubbliche amministrazioni (circ. n. 29/2009).

In sintesi, gli enti appartenenti alla Pubblica amministrazione, prima di eseguire il pagamento per importi superiori a 10 mila euro, verificano la regolarità dei versamenti erariali del beneficiario e, in caso di omissione dei detti versamenti, procedono nella sospensione del relativo pagamento.

Al fine di liberare il cessionario da potenziali rischi di inadempimenti del cedente, per l’Agenzia è necessario che la regolarità, riferibile al rapporto oggetto di cessione, sia attestata nel momento in cui il cedente, appaltatore e/o subappaltatore, comunica la cessione al debitore ceduto, committente o appaltatore.

Nonostante il notevole sforzo dell’Agenzia, che si è necessariamente mossa nel perimetro delle norme, volto ad alleggerire la disciplina, restano numerosi i punti ancora oscuri, non ultimo quello inerente alla qualificazione delle prestazioni eseguite da artigiani che operano con una modesta organizzazione e che si ritiene debbano essere riconducibili nell’ambito dell’art. 2222 c.c. e, di conseguenza, esclusi dalla disciplina.

© Riproduzione riservata