di Andrea Mascolini  

Più trasparenza negli appalti pubblici di servizi assicurativi, che per il 64% vengono aggiudicati a una sola offerta; obbligo di tenere distinti i servizi di brokeraggio da quelli assicurativi; illegittima la prassi di calcolare le commissione dei broker in percentuale sui premi futuri. Sono alcune delle indicazioni fornite alle stazioni appaltanti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) con la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 sull’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa, un settore affetto da «gravi distorsioni».

Secondo l’organismo di vigilanza presieduto da Sergio Santoro infatti oltre il 30% delle gare sono andate deserte (in particolare presso alcune centrali di committenza il dato è ancora più alto) e nel 64,8% dei casi (in valore) l’affidamento del contratto è avvenuto in presenza di una sola offerta e nel 23,7% con due sole offerte. Dal momento che «è emersa una diretta correlazione fra strutturazione dei bandi e fenomeno della gare deserte», la determina detta alcune indicazioni per consentire alle stazioni appaltanti di perseguire al meglio l’interesse pubblico, considerando anche che si tratta di un mercato caratterizzato da costi dei sinistri crescenti a fronte di risorse economiche non sempre sufficienti. In questo quadro generale occorre preliminarmente che le stazioni appaltanti le stazioni appaltanti «si impegnino attivamente nelle attività di prevenzione dei rischi e di gestione dei sinistri, considerate fondamentali per ridurre il costo delle polizze». Altrettanto importante è le amministrazioni «si dotino di tutti gli strumenti necessari per fornire un set informativo completo ai concorrenti che partecipano alle procedure di evidenza pubblica». A tale fine la determina segnala l’opportunità che siano previste nei bandi clausole che impongano, a pena di sanzioni, alle imprese aggiudicatarie di fornire le informazioni necessarie per quotare i sinistri, con modalità e tempi appropriati per la redazione dei documenti per la gara relativa al rinnovo delle coperture, senza che da ciò derivino oneri elevati per le imprese che finirebbero inevitabilmente per scaricarsi sui costi delle polizze. Le amministrazioni devono poi dotarsi degli strumenti necessari per fornire un set informativo completo ai concorrenti che partecipano alle procedure di evidenza pubblica. La determina invita poi le stazioni appaltanti a prevedere nei bandi clausole che impongano, a pena di sanzioni, alle imprese aggiudicatarie di fornire le informazioni necessarie per quotare i sinistri, con modalità e tempi appropriati per la redazione dei documenti per la gara relativa al rinnovo delle coperture, senza che da ciò derivino oneri elevati per le imprese che finirebbero inevitabilmente per scaricarsi sui costi delle polizze. Per i servizi di intermediazione assicurativa, oltre a ribadire la necessità che questi siano tenuti ben distinti da quelli assicurativi, l’Avcp ritiene che l’attuale prassi di remunerare il broker con commissioni calcolate in percentuale dei premi futuri «non sia conforme con le previsioni del Codice, in quanto la valutazione delle offerte economiche dei concorrenti viene effettuate su grandezze eterogenee e non conosciute al momento della gara, e rischia di contenere incentivi distorti per l’attività dell’intermediario».

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