di Ignazio Marino e Benedetta Pacelli  

E’ un percorso a ostacoli quello che va nella direzione della polizza assicurativa per i professionisti. Visto che i problemi segnalati nel 2012 e che avevano portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto. E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che «nessuno può essere soggetto a un obbligo che non può adempiere». In base al dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l’obbligo di assicurare il professionista. E tale lacuna normativa, che riguarda però anche i massimali come le attività che devono essere coperte da polizza sulla responsabilità civile, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie (si veda altro articolo in pagina) di rifiutare la copertura oppure di imporla a carissimo prezzo a un iscritto all’albo in quanto ritenuto «troppo distratto sul lavoro» per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) e Oua (Organismo unitario dell’avvocatura) e Anc (Associazione nazionale dei commercialisti), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.

 

Lo stato dell’arte. Negli ordini e negli enti di previdenza, intanto, fervono i lavori per farsi trovare preparati all’appuntamento del 13 agosto 2013. È lo stesso dpr Severino di riforma degli ordini che affida agli organi istituzionali il compito di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative al fine di abbattere i costi di questo nuovo adempimento che riguarderà oltre 2 milioni di professionisti. Un obbligo che se violato, da agosto, costituirà illecito disciplinare. L’obiettivo dichiarato per tutti comunque è quello di arrivare rapidamente a convenzioni per così dire low cost, standardizzate e adatte sia al singolo professionista dal volume d’affare non elevatissimo, sia alle future società tra professionisti. Tra mille difficoltà, quindi, molti ordini sono al lavoro per mettere a punto attraverso la consulenza dei broker, convenzioni quadro con le diverse compagnie assicurative. Con un dato che sembra saltare agli occhi a diversi osservatori: le compagnie italiane, fino all’entrata in vigore dell’obbligo, non sono mai state troppo interessate al settore. Non è un caso che fino ad oggi la parte del leone l’abbiano fatta le compagnie straniere.

Difficile stabilire i massimali, o, specie per le professioni (la maggior parte) che non hanno attività riservate in esclusiva, ancora più difficile individuarne responsabilità e competenze. E la legge in questo senso non viene in aiuto. Per quanto riguarda la specifica della tipologia di polizza, infatti, il dpr prevede esclusivamente che l’assicurazione debba essere «idonea per i danni derivanti dall’esercizio dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili. Tutti elementi che dovranno necessariamente essere definiti e valutati in sede contrattuale.

 

I nodi da sciogliere. In questo contesto, però, monta la preoccupazione dei rappresentanti di categoria che evidenziano la contraddizione tra il dovere di assicurarsi e l’impossibilità di farlo vedendosi riconoscere dalle compagnie una copertura totale. Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni, solleva la necessità di condizioni standard uguali per tutti. In modo da accedere ad un sistema che non abbia due pesi e due misure in base alle richieste di risarcimento ricevute in passato. Un problema che potrebbe riguardare chi ha già diversi anni di esperienza alle spalle. Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, poi, pone il problema della non assicurabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie che, in base al dlgs 472/97 (responsabilità diretta dell’illecito da parte del professionista incaricato dal contribuente), produce di fatto l’impossibilità per il professionista dell’area economico contabile di tutelarsi dal rischio di dover onorare eventuali sanzioni tributarie con il proprio patrimonio