di Fabrizio Vedana  

 

Per diversi motivi, contingenti e non, l’interesse per gli strumenti a disposizione del cittadino italiano per «separare» una parte del proprio patrimonio, mobiliare o immobiliare, e trasformarlo in un «patrimonio autonomo» che non si confonda con quello di chi l’ha costituito, è cresciuto notevolmente (si pensi, per esempio, all’imprenditore che destina parte del proprio patrimonio al coniuge e ai figli per assicurare loro una vita decorosa in caso di fallimento dell’impresa o ai genitori che vogliono garantire che una parte del loro patrimonio venga utilizzata per perseguire finalità di utilità sociale o il mantenimento di figli non autonomi).

Il panorama giuridico italiano consente di utilizzare, accanto a strumenti ormai consolidati (si pensi al mandato fiduciario, regolato da una legge del 1939, o al fondo patrimoniale introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975), strumenti giuridici «importati» dall’estero (trattasi della cosiddetta Globalizzazione del diritto).

Tra questi quelli che più stanno trovando interesse sono le polizze assicurative di diritto estero e i trust.

La tabella in pagina mette in evidenza vantaggi e svantaggi delle polizze, del trust e del mandato fiduciario. Infatti, a fronte della conservazione di un maggiore potere di controllo da parte dell’originario titolare dei beni corrisponde una minore segregazione del patrimonio e una conseguente maggiore vulnerabilità del patrimonio alle possibili azioni di terzi interessati allo stesso.

Viceversa, la rinuncia a tutti o quasi i poteri di gestione dei beni segregati in un Trust o in una polizza assicurativa di diritto estero consente di raggiungere un maggiore effetto di separazione e rendere più remota la possibile aggressione del patrimonio da parte di terzi.

La scelta dello strumento non può quindi prescindere da una preventiva verifica dell’effettiva finalità che con il suo utilizzo si intende perseguire:

  • il mandato fiduciario può assicurare una gestione separata e riservata di un importante affare senza per questo perderne il controllo: la società fiduciaria italiana eseguirà, infatti, le sole istruzioni impartite dal cliente;

     

  • la polizza assicurativa di diritto estero consente di separare una parte del patrimonio e destinarlo, anche in ottica successoria, a uno o più soggetti noti alla sola compagnia assicurativa che, in questi casi, è irlandese o lussemburghese;

     

  • il Trust asseconda l’esigenza, anche solo temporanea, di segregare un patrimonio, mobiliare o immobiliare, presso un soggetto (la Trust company può avere sede in Italia o in altro stato europeo o extra europeo, magari perché dotato di una specifica legge sui Trust) che lo gestirà professionalmente al fine di assicurarne non solo un adeguato rendimento ma anche la non aggressione da parte di tutti i terzi.

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