di Raul-Angelo Papotti e Riccardo Ubaldini

Dal 1° gennaio 2013 il servizio di gestione patrimoniale è gravato da Iva ad aliquota ordinaria per effetto della nuova norma di cui all’articolo 1, comma 520 della Legge Finanziaria per il 2013. La modifica, in apparenza banale, è gravida di implicazioni pratiche per gli intermediari finanziari. Si allude, tra l’altro, alla determinazione del pro-rata di detraibilità per il periodo di imposta 2013 da impiegare nelle liquidazioni periodiche Iva.

Gli interessati dalla modifica legislativa sono soggetti che hanno avuto per il periodo di imposta 2012 un pro-rata di detraibilità ridotto o nullo (in quest’ultimo caso a motivo della dispensa da adempimenti per operazioni esenti di cui all’articolo 36-bis del decreto Iva) a motivo della effettuazione «a valle» di operazioni attive esenti. Come noto, l’articolo 19 del Decreto Iva dispone che il diritto alla detrazione, per i contribuenti che svolgono sia attività che danno origine a operazioni esenti sia attività che danno luogo a operazioni imponibili, spetti in proporzione alla seconda categoria di operazioni. In corso d’anno, la detrazione è operata in base alla percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio a fine anno.

 

Un’eccezione a questa regola è prevista per i soggetti che iniziano l’attività per i quali la percentuale di detrazione (in mancanza di dati storici) viene determinata presuntivamente, salvo il conguaglio di fine anno sulla base dei dati consuntivi. Chiara la ratio della disposizione che impone di far leva sulla percentuale di detrazione dell’anno precedente: il dato storico è il migliore indicatore della percentuale di detrazione per l’anno in corso (la percentuale dovrà essere corretta a fine anno sulla scorta dei dati consuntivi). Altrettanto chiara è la ratio sottesa all’impiego di una percentuale di detrazione presuntiva per i soggetti che iniziano l’attività, dovuto alla mancanza di un dato storico obiettivo cui ancorare la percentuale di detrazione in corso d’anno.

 

La dottrina, dal canto suo, ritiene che l’impiego di un pro-rata presuntivo sia adottabile anche dai contribuenti già titolari di partita Iva che danno corso a un’attività esente (il caso in esame in questo contributo è diverso, tuttavia, poiché non c’è inizio di alcuna nuova attività: l’attività dovrebbe rimanere la medesima, finanche con stesso codice identificativo, ma una porzione delle operazioni – le gestioni individuali di portafoglio – in essa ricomprese sono attratte, a decorrere dal 1 gennaio del 2013, nel campo dell’imponibilità dell’Iva).

 

In applicazione della regola generale di cui al primo comma del citato articolo 19 del Decreto Iva, un soggetto Iva con pro-rata ridotto o nullo per il 2012 si troverebbe, pertanto, nell’impossibilità di detrarre durante l’anno, in sede di liquidazione periodica Iva, l’imposta sulle operazioni passive registrate nei vari mesi, fatto salvo, si intende, il conguaglio a fine anno sulla base dei dati consuntivi. E ciò, facendo ricorso alla percentuale di detraibilità per l’anno 2012, a titolo esemplificativo pari a zero, a motivo della opzione per la dispensa per operazioni esenti.

 

Potrebbe sostenersi che anche nel caso in oggetto, ove a fronte di una modifica legislativa – pertanto di un dato esogeno che il contribuente Iva, per così dire, subisce – la società abbia iniziato a effettuare operazioni imponibili insieme a operazioni esenti, pur nell’ambito della stessa attività, possa esservi spazio per invocare la determinazione dell’Iva dovuta in ciascun mese sulla scorta di un pro-rata di detraibilità presuntivo e fatto salvo il conguaglio in dichiarazione.

 

Tale conclusione parrebbe motivata:

· dal fatto che in una fattispecie quale quella in esame, l’applicazione della percentuale di detraibilità riferita all’anno precedente sarebbe destituita di significato poiché riferita a un contesto normativo diverso da quello oggi vigente e che prevedeva l’esenzione per il servizio di gestione individuale di portafoglio. Il pro rata dell’anno 2012, in altri termini, non approssima affatto quello dell’anno in corso, a motivo della modifica normativa che ha interessato il settore del risparmio gestito alla fine del 2012 e che ha condotto all’imponibilità del servizio di gestione di portafoglio; · dalla circostanza che il calcolo del peso delle operazioni imponibili (il servizio di gestione individuale di portafoglio) sul totale delle operazioni attive effettuate non presenterebbe ostacoli insormontabili e potrebbe essere fatto in modo obiettivo senza fare ricorso a complesse assunzioni (basterebbe osservare, a titolo meramente esemplificativo, il peso del servizio di gestione individuale sul totale dei servizi offerti alla clientela nel corso degli ultimi tre periodi di imposta).

Resta da appurare se, al solo fine di scongiurare un maleficio finanziario e nell’assenza di chiarimenti in merito, il soggetto Iva voglia correre il rischio di vedersi contestare il contegno qui adombrato senza avere il preventivo avallo della Amministrazione finanziaria in sede di interpello. (riproduzione riservata)