di Dario Ferrara  

 

La pensione si matura solo dal momento di iscrizione alla cassa di previdenza e dal contestuale versamento dei contributi previdenziali. Al professionista, pertanto, non basta la risalente iscrizione all’Albo per ottenere che sia retrodatato il periodo utile al computo dell’assegno pensionistico se in quegli anni non ha pure effettuato i versamenti alla cassa nazionale di categoria.

Fa bene, allora, l’ente previdenziale a non riliquidare l’assegno laddove nelle more è intervenuta la prescrizione dei versamenti contributivi. Lo ribadisce la sentenza 6143/13, pubblicata il 12 marzo dalla sezione lavoro della Cassazione.

Obbligo contestuale. Niente da fare per un anziano geometra che aveva richiesto la pensione «retroattiva» a partire addirittura dal 1953 invece che dal 1963 come ha stabilito la Cassa. Il ricorso è stato rigettato anche se la maggior parte dei motivi risulta inammissibile per ragioni processuali. Resta in ogni caso confermata la valutazione del giudice del merito secondo cui non è sufficiente la sussistenza del requisito rappresentato dall’iscrizione all’Albo per ricomprendere il periodo corrispondente nel computo dell’assegno, quando manca il contestuale versamento dei contributi, pagamento che costituisce un obbligo a carico del solo professionista. Né può avvenire alcun «riscatto»: è infatti escluso che il geometra in quiescenza possa essere ammesso a pagare i contributi all’epoca non versati perché la prescrizione era intervenuta già all’epoca in cui l’interessato ha presentato l’istanza.

Tesi smentite. Non trova ingresso la tesi del professionista secondo cui egli ha esercitato con continuità ed effettività la professione di geometra da ormai sessant’anni e dunque la Cassa di previdenza di categoria avrebbe dovuto provvedere alla riscossione dei contributi eventualmente omessi. Né giova al geometra eccepire che il termine prescrizionale non poteva ritenersi decorso non essendovi un termine iniziale, posto che appariva «provato» che esso ricorrente non aveva mai inviato, se non in maniera incompleta, per il periodo per cui era stata richiesta la retrodatazione, il modello di comunicazione del volume d’affari annuo e che, comunque, il termine prescrizionale era stato più volte interrotto, come risultava «dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo». Insomma: il geometra ci ha pensato troppo tardi e ci ha rimesso pure le spese di giudizio.