È partita la consultazione della Consob con il mercato sul nuovo regolamento per il crowdfunding. L’Authority ha pubblicato il documento di consultazione sul regolamento in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali online. La consultazione si chiuderà il 30 aprile.

Viene così data esecuzione alla delega, prevista dal decreto crescita-bis, che assegna alla Consob «il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con cui il legislatore ha inteso favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle start-up tramite portali online».

La Commissione chiarisce che, «in linea con la ratio della disciplina primaria e tenuto conto anche delle esperienze registrate in altri paesi, la proposta di regolamento si propone di agevolare l’attività dei gestori dei portali online per favorire la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative, garantendo comunque ai piccoli risparmiatori che aderiscano alle iniziative di crowdfunding, un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato alla clientela retail dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento».

Il regolamento in consultazione, afferma la Consob, prevede quindi a carico del gestore «specifici obblighi informativi nei confronti del pubblico in merito alle offerte relative alle singole start-up per consentire l’assunzione di consapevoli scelte di investimento».

Lo stesso regolamento «disciplina le misure che i gestori dovranno assicurare nella fase di raccolta degli ordini dagli investitori e di successiva trasmissione agli intermediari autorizzati». La proposta regolamentare stabilisce che i presidi Mifid a tutela degli investitori «trovino applicazione nella fase in cui gli intermediari (banche e imprese d’investimento) eseguono gli ordini a essi trasmessi dai gestori dei portali».

Per i clienti retail, aggiunge l’authority, il regolamento prevede, «da un lato, che l’offerta sia sottoscritta per almeno il 5% da particolari categorie di investitori professionali e dall’altro che, in caso di passaggio di controllo di una start-up, i sottoscrittori di minoranza abbiano, per un periodo individuato nello statuto, diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni alle stesse condizioni alle quali viene trasferita a terzi la partecipazione di controllo».

Per contenere gli oneri amministrativi a carico dei gestori, conclude la Consob, «la proposta prevede la completa dematerializzazione dei flussi informativi relativi ad autorizzazioni e vigilanza».

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