di Carlo Giuro

I guai di Mps hanno tenuto in fibrillazione i correntisti della banca. Allo stesso modo ha necessità di sentirsi rassicurato il risparmiatore previdenziale, il cui obiettivo è quello di sostenere il mantenimento del proprio tenore di vita in età senile. Va rammentato poi come nella specificità italiana il profilo psicologico del risparmiatore sia da sempre contraddistinto dalla prudenza tanto più in considerazione del fatto che i lavoratori dipendenti che si iscrivono al fondo pensione rinunciano alla rivalutazione legale del tfr (1,5% fisso +75% inflazione Istat) affidando il proprio risparmio ai mercati finanziari. In questa prospettiva appare utile, sia pure in un esercizio puramente teorico in considerazione delle reiterate rassicurazioni sulla solidità del sistema finanziario italiano, delineare quali siano le tutele previste per i risparmiatori previdenti. Andando allora ai meccanismi previsti vanno sicuramente evidenziati il sistema di vigilanza (Covip, ministero del Lavoro) e la presenza di specifiche figure professionali di controllo (responsabile del fondo pensione/pip, Organi sociali per i negoziali, Organismo di sorveglianza per i fondi pensione aperti ad adesione collettiva) oltreché il meccanismo della separazione patrimoniale che impedisce ai creditori dell’ente istitutore che fosse divenuto insolvente di soddisfarsi sulle somme gestite nel fondo pensione aperto o nel Pip. Al fine di garantire la natura previdenziale dell’investimento, la normativa ha stabilito poi una serie di norme di tutela nel processo di gestione finanziaria che vanno dall’obbligo di individuazione dei gestori, in base a una selezione pubblica condotta con criteri determinati dall’autorità di vigilanza, all’obbligo di individuazione di una banca depositaria. Che rappresenta un vero guardiano degli investimenti a vantaggio della trasparenza nella gestione.

Dal punto di vista funzionale infatti i versamenti raccolti rimangono in deposito presso la banca depositaria che provvede ad effettuare le operazioni di compravendita relative all’attività di investimento del fondo pensione, seguendo le disposizioni dei gestori finanziari (secondo le modalità previste dalla convenzioni stipulate con il fondo). La previsione obbligatoria di un deposito presso la banca depositaria risponde a criteri di separatezza contabile (differenziando i possibili rischi di custodia delle risorse del fondo pensione rispetto all’attività di gestione) oltreché a principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Va comunque sottolineato ed evidenziato come la banca depositaria non sia però un mero custode dei valori in gestione, ma abbia anche il compito di garantire la conservazione del patrimonio del fondo pensione e eseguire gli ordini impartiti dai gestori dopo averne controllato la conformità alla legge, allo statuto o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. Deve poi svolgere un servizio di rendicontazione su movimenti, consistenza e composizione del portafoglio. I doveri che competono alla banca (e del cui adempimento essa risponde) sono allora rappresentati dagli obblighi di custodia attiva, di controllo di legittimità delle operazione, di regolamento delle operazioni, di informazione nei confronti dell’autorità di vigilanza rispetto alle irregolarità riscontrate. Emergono in particolare gli obblighi di controllo da svolgersi sulle operazioni relative al fondo, controllo di legittimità e di conformità alle fonti istitutive e agli statuti dei fondi, nonché alle linee di gestione degli stessi, come definite nelle convenzioni di gestione.

In termini di difesa dell’aderente va poi rammentato come sia stato resa operativa dal 2008 l’istituzione presso l’Inps di un apposito fondo di garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi di previdenza complementare. Si assimilano cioè le tutele a presidio della previdenza complementare a quelle previste in materia di tfr. (riproduzione riservata)