di Ignazio Marino  

Entra nel vivo la nuova vigilanza Covip sulle casse professionali. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, infatti, in funzione del nuovo ruolo conferitigli dalla legge 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), ha cominciato ad acquisire le prime informazioni necessarie per poi riferire ai ministeri vigilanti.

Un’attività che si è andata intensificando dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 255 del 31 ottobre 2012) del decreto 5/6/2012 concernente la disciplina dell’azione ispettiva sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle Casse. Si tratta, ad ogni modo, di una prima ricognizione dell’esistente, in attesa della più stringente normativa (ancora in elaborazione presso il ministero dell’economia) sugli investimenti finanziari.

 

Il decreto ministeriale, in particolare, stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno la Covip deve trasmettere ai ministeri vigilanti una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione compilate dalle Casse di previdenza. Il report verrà acquisito dai ministeri come elemento di valutazione per la formulazione dei rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti, sulle note di variazione al budget, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali.

 

La relazione della Covip dovrà mettere in evidenza, per ciascuna Cassa:

a) l’indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo;

b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;

c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;

d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;

e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;

f) i sistemi di controllo adottati;

g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;

h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell’ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall’ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

 

Le Casse, dal canto loro, entro il 30 giugno di ogni anno, dovranno trasmettere alla Covip, attraverso la compilazione di apposite schede predisposte omogeneamente per tutti gli enti controllati, e sottoposte preventivamente ai ministeri del lavoro e dell’economia, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente alla rilevazione. La Covip potrà inoltre richiedere agli enti controllati la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l’esercizio dei suddetti compiti, attività svolta anche su specifica richiesta dei ministeri vigilanti, per la valutazione dei processi finalizzati all’assunzione, da parte degli enti stessi, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.