di Stefano Manzelli  

La cancellazione d’ufficio dei veicoli con intestazione fittizia deve essere richiesta dalla polizia sia al Pra che alla motorizzazione ma solo dopo la definizione della contestazione. Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare prot. 300/A/2403/13/106/16/1 del 20 marzo 2013. La riforma stradale dell’estate 2010 ha innovato molte questioni burocratiche rinviando però l’effettiva messa a regime della novella a provvedimenti attuativi conseguenti. Con il nuovo articolo 94-bis del codice della strada è stato stabilito, per esempio, che costa caro circolare con un mezzo intestato a prestanome, soggetti atipici, incapaci o minori e con formalizzazioni non più aggiornate al solo scopo di oscurare la tracciabilità della disponibilità dei veicoli. La conclusione della pratica diffusa delle intestazioni fittizie, sancita dal nuovo articolo 94-bis del codice, ha comportato formalmente il ripristino di numerose situazioni di comodo che negli anni hanno consentito abusi assicurativi, fiscali e amministrativi. In pratica dal 13 agosto 2010 non possono più essere rilasciate carte di circolazione senza una chiara identificazione del soggetto responsabile. Ma per il riordino del parco auto circolante e soprattutto per dare seguito alle numerose sanzioni già elevate dagli organi di vigilanza per violazione della nuova regola era necessario attendere le istruzioni del ministero dei trasporti e del Viminale che sono giunte con le circolari del 14 maggio 2012 e del 15 giugno 2012. Dal 7 giugno scorso gli uffici della Motorizzazione e del Pra possono attivare la cancellazione d’ufficio dei veicoli in circolazione, scovati dalla polizia, previa verifica preventiva della richiesta degli organi di vigilanza. In pratica quando un controllare stradale accerta una violazione all’articolo 94-bis cds lo stesso dovrà segnalare l’irregolarità agli uffici del Pra e della Motorizzazione evidenziando anche la conclusione dell’accertamento. Ovvero che il trasgressore ha effettuato il pagamento della multa, non ha proposto ricorso oppure ha esperito inutilmente tutti i rimedi difensivi. Solo da quel momento il veicolo fantasma potrà essere cancellato.

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