No agli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia europea, chiamati in causa dalla Corte di cassazione ungherese, dopo che l’Autorità garante della concorrenza di Budapest aveva vietato le intese per comportamento anticoncorrenziale, infliggendo ammende salate alle società interessate. «Gli accordi che per loro natura sono dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, sono vietati senza che sia necessario esaminare i loro effetti sulla concorrenza», hanno sentenziato i giudici del Lussemburgo contestando il fatto che le intese esaminate mettevano in collegamento due attività in via di principio indipendenti: il servizio di riparazione di veicoli e la mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico.

Secondo la Corte, pur trattandosi di accordi verticali, ossia conclusi tra imprese non concorrenti, il loro oggetto può consistere in una restrizione della concorrenza. Secondo la Corte, spetta tuttavia al giudice ungherese verificare se gli accordi verticali controversi rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per constatare che il loro oggetto consiste in una restrizione della concorrenza.