DI DARIO FERRARA

Sono illegittimi i limiti posti al risarcimento danni alla persona in caso di infortuni fuori dall’Unione europea ai turisti che hanno comprato pacchetti «tutto compreso»: nel recepire la direttiva Ue il legislatore italiano ha abusato dalla delega, non avendo ricevuto alcun mandato a porre i paletti al ristoro nei confronti dei viaggiatori vittime di sinistri. È quanto emerge dalla sentenza 75/2012, pubblicata il 30 marzo dalla Consulta. L’Alta corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, fi rmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratifi cata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifi ca ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – Ccv). Prova contraria. La controversia nasce dopo il gravissimo incidente subito in Egitto da due turisti veneti che partecipavano a un viaggio organizzato. Durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa e imprudente, perde il controllo del mezzo: a causa dell’incidente marito e moglie subiscono lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro. Secondo il giudice che solleva la questione di legittimità dovrebbe essere affermata la responsabilità per il sinistro quanto meno a carico dell’organizzatore del viaggio, un tour operator noto in Italia: risulta infatti pacifi co che il pullman su cui viaggiavano i turisti era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista dal programma; non contano la negligenza o imperizia dell’autista né la pioggia, poiché nessuno di tali fattori causali potrebbe costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe a esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio. Quest’ultimo è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Addio paletti. La delega affi data al legislatore ha indicato come criteri specifi ci quello della salvaguardia delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 1084/77 e quello della applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dalla legge 1084/77 (articolo 24, lettera b). Nei fatti, tuttavia, nessun profi lo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio: una limitazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustifi cabile, non soltanto perché non prevista dalla direttiva comunitario, ma anche perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore danneggiato. Insomma: cadono i paletti illegittimi sui risarcimenti. © Riproduzione riservata