DI DANIELE CIRIOLI

Totalizzazione fuori dai nuovi requisiti di pensionamento. Valgono, infatti, i vecchi limiti di età e di contribuzione, unitamente alla vecchia finestra per la decorrenza. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 35/2012 con cui illustra la riforma delle pensioni in vigore da quest’anno. A conti fatti, dunque, la totalizzazione conviene a chi può andare in pensione con il solo requisito contributivo (i vecchi «40 anni» più 18 mesi per la finestra), perché significa un anticipo della pensione di sei mesi; mentre penalizza (di sei mesi) chi può ottenere la pensione con età (65 anni) e contributi (20 anni), per l’attesa della finestra (18 mesi). Due nuove prestazioni. L’Inps spiega che, per effetto della manovra Monti dell’anno scorso (dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011), dal 1° gennaio tutte le prestazioni pensionistiche sono sostituite da due nuove prestazioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Relativamente pensione, aggiunge che, per i soggetti che vi accedono ad un’età inferiore a 62 anni, è prevista l’applicazione di una riduzione del trattamento di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni, elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni. In merito, precisa che, nel caso in cui l’età di accesso non sia intera, la riduzione è applicata in misura proporzionale al numero di mesi. Per esempio, allora, se la pensione viene richiesta a 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà dello 0,5%; se è richiesta a 61 anni e 3 mesi sarà dello 0,25%. La penalizzazione, infi ne l’Inps, non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la stessa (anzianità contributiva) derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per infortunio e per cassa integrazione guadagni ordinaria. La totalizzazione. Tra le novità introdotte dalla riforma, una ha facilitato la totalizzazione contributiva, mediante l’eliminazione della condizione del minimo contributivo di tre anni ai fini cumulo. Pertanto, spiega l’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori hanno facoltà di totalizzare (cumulare) i periodi assicurativi non coincidenti anche se inferiori a tre anni (cosa che non è stata possibile fi no al 31 dicembre 2011), al fi ne di conseguire un’unica pensione in base alla disciplina dettata dal dl n. 42/2006. Quest’opportunità dunque si rivolge a quei lavoratori che hanno versato periodi contributivi in varie casse, gestioni o fondi previdenziali e che, presi singolarmente, (questi periodi) non danno diritto ad alcuna pensione in nessuna cassa, gestione o fondo. La facoltà di totalizzare interessa tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita; con il cumulo dei periodi, il lavoratore può raggiungere il diritto alla pensione in base a requisiti previsti dalla specifi ca disciplina (dlgs n. 42/2006). Proprio in merito ai requisiti, l’Inps precisa che «nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti dal dlgs n. 42/2006». Ciò vuol dire, dunque, che la pensione totalizzata può essere conseguita con 65 anni di età e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età, con solo 40 anni di contributi. In entrambi i casi, però, resta salva l’applicazione della finestra di pensionamento (si veda tabella). © Riproduzione riservata