Giurisprudenza

Autore: Giovanni Ramoino
ASSINEWS 229: marzo 2012

Un agente di assicurazione mi ha segnalato una sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Clusone – in tema di guida sotto l’influenza dell’alcol, suggerendomi di commentarla. Dopo averla letta ho interamente compreso e condiviso il motivo della segnalazione.

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE DISTACCATA DI CLUSONE

In nome del Popolo Italiano
Il giudice …

Alla pubblica udienza del 14/5/2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di A. Y.,(1) nato a … il … 1985, residente a … libero, assente

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 186, 2° comma, D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, per essersi posto alla guida dell’autovettura marca … targata … in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
In Còlere (Bergamo) il 2/10/2005.
A. Y. è stato citato a giudizio dal G.I.P. (a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna) in data 6 giugno 2007 per rispondere del reato così come ascrittogli in epigrafe.

(omissis)

In primo luogo deve essere detto che l’imputato chiedeva che lo scrivente GOT (giudice onorario di tribunale; n.d.a.) si pronunciasse nel merito, atteso che il reato di cui al capo di imputazione era già prescritto all’udienza di discussione.
È necessario però premettere che, nonostante i solleciti da parte della Cancelleria, non è stato assolutamente possibile acquisire le trascrizioni – eseguite dalla società all’epoca addetta a questo incombente – delle testimonianze assunte all’udienza del 13 febbraio 2009, udienza importante non solo per il numero dei testi escussi, ma anche per i fatti esposti dai testi medesimi. Si precisa peraltro che lo scrivente GOT ha seguito questo processo sin dalla seconda udienza del 19 ottobre 2008 e dunque anche l’udienza del 13 febbraio sopra citata.

Orbene, ciò premesso, si osserva che dalle testimonianze assunte all’udienza del 13 febbraio 2009 e dagli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale, risulta che il 2 ottobre 2005, verso le ore 22.00, l’odierno imputato era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a bordo dell’autovettura di cui al capo di imputazione, mentre percorreva la SP 298 nel Comune di Còlere.
Ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Esine (Brescia), a seguito di analisi del sangue risultava avere un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l. proprio figlio A.Y. non è un assuntore di bevande alcoliche – a parte qualche birra ogni tanto – e che per appunto lui stesso aveva dato al figlio del whisky una volta raggiuntolo al Pronto Soccorso.
Non può dunque escludersi, con ragionevole certezza, che le risultanze degli esami del sangue fossero dovute al whisky ingerito dopo il sinistro (sottolineatura della sentenza; n.d.a.); non può pertanto affermarsi che le richiamate condizioni fossero, nel caso di specie, inequivocabilmente indicative dello stato di ebbrezza dell’imputato nel momento in cui guidava l’autovettura.
Proprio sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, al Tribunale non resta che mandare assolto l’odierno imputato dalla contravvenzione ascrittagli perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p. Il tutto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE DISTACCATA DI CLUSONE

Visto l’art. 530, secondo comma, c.p.p.
assolve

l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Clusone, 14 maggio 2010.

Sin qui il testo, integralmente riportato, della sentenza e della sua motivazione.

Prima di procedere con il mio commento, devo dare conto di alcuni importanti elementi.

Sullo svolgimento del processo
L’analisi dell’intero caso giudiziario è resa molto difficile dalla perdita irrimediabile dei verbali delle testimonianze, circostanza di cui si dà notizia nella motivazione stessa e che non avevo mai riscontrato negli innumerevoli casi giudiziari di cui mi sono occupato per lavoro o per studio.
Evidentemente il giudice ha ritenuto che lo smarrimento di una parte degli atti non inficiasse la validità del procedimento penale e la possibilità di concluderlo con una sentenza che decidesse sul merito: egli infatti afferma di aver seguito il processo “sin dalla seconda udienza del 15 ottobre 2008 e dunque anche l’udienza del 13 febbraio sopra citata, importante non solo per il numero dei testi escussi, ma anche per i fatti esposti dai testi medesimi”.

2.Sui risvolti assicurativi del processo
L’imputato ha chiesto espressamente di essere giudicato nonostante l’intervenuta prescrizione del reato che gli era stato ascritto, in quanto ha così potuto far valere la sentenza di assoluzione contro la compagnia che assicurava i rischi kasko del veicolo e infortuni del conducente. Non potendo più opporre l’esclusione della guida in stato di ebbrezza, la società assicuratrice ha dovuto indennizzare in circa 18.000 euro il sinistro kasko dell’autovettura e in un migliaio di euro il sinistro infortuni del guidatore (probabilmente una micropermanente a carico di una polizza con somme assicurate minime). Sempre la stessa compagnia, dopo aver risarcito i postumi delle lesioni riportate nel sinistro dai trasportati sul veicolo guidato dall’imputato con una somma pari a circa 140.000 euro, non ha potuto esercitare la rivalsa per la guida in stato di ebbrezza, avendovi contrattualmente rinunciato con una specifica clausola della polizza.
Infine, il sinistro in parola non ha coinvolto altri veicoli: ipotizzo che si sia trattato di un’uscita di strada del veicolo di A. Y., per cause imprecisabili.(2)

Ho analizzato a lungo il caso giudiziario deciso dal giudice onorario di Clusone, in particolare l’elemento risolutore: l’assunzione di un certo quantitativo di una bevanda ad alta gradazione alcolica nel reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Esine.

1.Sul piano sociale
È più che comprensibile l’azione del padre nel vedere il figlio “scioccato”, espressione da intendere non secondo la terminologia medica, ma nel senso comune di “persona profondamente turbata, che ancora risente emotivamente di un grave pericolo corso”. Ciò equivale in tutto al gesto di chi, coinvolto o semplice spettatore di un grave incidente stradale, vedendo una persona uscirne illesa la accompagni in un bar per fargli bere quello che un tempo si chiamava comunemente “un cordiale”, cioè un “liquore o bevanda, per lo più alcolica, che rinvigorisce e ristora” (Devoto-Oli).
Non si può di regola imputare a chicchessia di ignorare la scienza medica, che vieterebbe di somministrare bevande alcoliche a persone ferite. L’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale al quale si è sottoposto, ha negato di avere bevuto alcolici nella serata precedente passata insieme ad amici, ma ha dichiarato che il padre, una volta raggiunto il Pronto Soccorso di Esine, vedendolo scioccato gli aveva fatto bere un po’ di grappa o di whisky da una bottiglietta che il padre teneva con sé per ogni evenienza. Il teste B.Y. ha integralmente confermato la versione difensiva resa dal prevenuto e non sono emersi spunti per dubitare della sua credibilità. Anche il padre ha confermato che il

2.Sul piano giuridico
Non ho rinvenuto specifici divieti di somministrare bevande alcoliche ai feriti in attesa di essere curati, o comunque visitati, nei reparti ospedalieri di Pronto Soccorso. D’altronde non esiste un divieto di rifornire di cibi e bevande i degenti degli ospedali, a integrazione della ristorazione offerta dai nosocomi(3) Su un caso analogo è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione, che riporto per esteso nel testo che è dato conoscere (4).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE Sentenza
22 dicembre 2010 – 7 aprile 2011, n. 13745

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale B.A. è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell’art. 186 c. str. che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l’accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, è stato effettuato solo il test con l’etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l’alcoltest è stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l’incidente si era verificato alle 4,45 circa; dunque l’accertamento è stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì che il rilievo non fosse più riferibile all’attività di guida; inoltre – sostiene il ricorrente – il B. non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.

Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento. Come già correttamente ha osservato la Corte d’Appello, l’art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno o nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l’esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell’incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L’accertamento effettuato con l’alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l’eventualità che il B. abbia ingerito alcol dopo l’incidente; di tali questioni si sono già occupati il Tribunale e la Corte d’Appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rapporto di servizio circa l’ora in cui era avvenuto l’incidente (che si dava per avvenuto un’ora prima dell’ora pacificamente accertata) e l’inattendibilità della deposizione del collega che asseritamente( 5) avrebbe offerto da bere al B. (sottolineatura dell’A.). La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non è consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Considero illuminante la sentenza della Suprema Corte perché dimostra che un caso del tutto simile a quello giudicato dal GOT di Clusone, ovvero di un imputato per guida in stato di ebbrezza che contesta il risultato dell’alcoltest perché “… portato in ospedale [dopo la contestazione di avere violato l’art. 186 c. str.] vi aveva ingerito alcol offertogli da un collega”, può condurre a una decisione diametralmente opposta.
Infatti la Cassazione, sottolineando di essere esclusivamente giudice di legittimità, ha rifiutato di pronunciarsi sull’attendibilità della testimonianza a discarico dell’imputato, attendibilità negata in entrambi i gradi precedenti dai giudici di merito.

In altri termini, a prescindere dalle concrete modalità dell’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche nell’intervallo temporale tra un incidente stradale e l’esame con l’etilometro, tale da mettere in discussione l’esito dell’esame stesso ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 186 c. str., e che di ciò si sia portata in giudizio prova per testimoni, l’attendibilità della testimonianza costituisce giudizio di fatto, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito.(6)

La conclusione che si può trarre dai due casi qui esaminati è che l’alterazione dei risultati di un esame alcolemico provocata da un’ulteriore assunzione di alcol sia essa in buona fede o fraudolenta può non portare all’assoluzione dell’imputato nel caso in cui, con sentenza non impugnabile in Cassazione, il giudice abbia ritenuto inattendibile il testimone che davanti ad esso ne offra la prova.

Vorrei esporre alcune ulteriori considerazioni dal punto di vista assicurativo.
A.Y. è stato indubbiamente responsabile delle lesioni fisiche patite dai trasportati – ai sensi dell’art. 129 c. ass. e per giurisprudenza ormai consolidata – ma ha evitato la rivalsa in virtù di una specifica clausola della sua polizza.
In merito alle condizioni generali della polizza R.C.A. personalmente vorrei che anche in Italia valesse la nullità dell’esclusione della guida in stato di ebbrezza dell’assicurato, che il legislatore francese ha imposto per le polizze che assicurano la responsabilità civile auto.(7)
Poiché la differenza della frequenza dei sinistri R.C.A. tra i due Paesi è abissale: 8,6% (Italia) contro 4,4% (Francia), stando alla stessa fonte statistica,(8) se ne deve dedurre che, scartata l’ipotesi che il consumo di bevande alcoliche in Francia sia notevolmente inferiore a quello italiano, se ne deve dedurre che la severissima legislazione francese in tema di violazione delle regole della circolazione stradale – la cui legge fondamentale è significativamente denominata “Loi contre la violence routière” – abbia comportato effetti positivi anche sulla frequenza dei sinistri stradali imputabili all’ebbrezza del guidatore e, conseguentemente sulla frequenza sinistri complessiva, con benefiche ricadute sul numero dei morti, dei feriti e, ad abundantiam, dei danni materiali imputabili a tale causa.
Poiché sono convinto della bontà di questa tesi, penso che l’adozione – e soprattutto l’inflessibile applicazione – nel nostro Paese di una legislazione altrettanto repressiva sarebbe in grado di incidere positivamente sul problema dell’elevatezza delle tariffe dei premi R.C.A., che storicamente in Italia è considerata un’emergenza nazionale più dell’alcolismo e dell’altissimo numero di morti e ferii per incidenti stradali.