Diverse le novità in materia di pensioni, tutte fi nalizzate (in qualche misura) ad allentare le maglie della riforma Fornero, in vigore dal 1° gennaio 2012. A partire dai genitori di fi gli disabili gravi; infatti, mamme e papà che al 31 ottobre 2011 erano in congedo straordinario per assistere il proprio fi glio disabile, e che avrebbero raggiunto i «40 anni» di contributi entro 24 mesi dall’inizio del predetto congedo, potranno andare in pensione così come avevano programmato, cioè con i requisiti previgenti alla riforma. La stessa opportunità di andare in pensione con i vecchi requisiti, inoltre, viene prevista anche per i lavoratori che hanno perso il lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o in applicazione di specifi ci accordi collettivi d’incentivo all’esodo. Ancora, per gli «esodati» viene allungata di un anno (da 59 a 60 anni) l’età fi no alla quale i lavoratori potranno restare a carico degli speciali fondi di solidarietà, in attesa della pensione. Infi ne, ai lavoratori cosiddetti precoci viene stoppato, fi no all’anno 2017, la penalizzazione sulla quota «retributiva» di pensione. Si tratta del nuovo meccanismo punitivo per i soggetti che, avendo cominciato a lavoratore da giovani, possono andare in pensione prima dei 62 anni d’età, contando sul solo requisito degli anni di contribuzione (avvalendosi, cioè, della nuova pensione anticipata). La riforma Fornero ha stabilito che, in questi casi (accesso alla pensione prima dei 62 anni d’età), sulla quota di pensione «retributiva» (quella cioè relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012), venga applicata una riduzione percentuale di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni, nonché di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a primi due anni, ossia per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni. Il Milleproroghe sospende gli effetti di tale penalizzazione per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a patto però che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. © Riproduzione riservata