di Daniele Cirioli 

Un ordine di priorità per la responsabilità solidale negli appalti: prima l’appaltatore e solo dopo di lui il committente. Lo prevede, tra l’altro, il testo del decreto semplificazioni da ieri in discussione alla camera per la conversione in legge. Infatti, quando sia chiamato in causa con l’appaltatore per il pagamento di debiti relativi alla manodopera (paghe, contributi e tfr), il committente potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio del coobbligato (appaltatore); in tal caso, l’azione esecutiva nei suoi confronti potrà avvenire solamente nell’ipotesi di infruttuosa escussione.

Responsabilità solidale.

Il provvedimento, in vigore dal 10 febbraio, ha innovato la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore chiarendo espressamente (ossia normativamente) il suo campo di applicazione. In particolare, ha precisato che, oltre che ai contributi previdenziali, la responsabilità solidale deve intendersi estesa ai premi assicurativi (Inail) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; che i trattamenti retributivi che il responsabile in solido è chiamato a corrispondere comprendono anche le «quote di trattamento di fine rapporto» maturate nel periodo di appalto; infine che è escluso, invece, «qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento», a differenza di quanto finora avveniva sulla base delle indicazioni del ministero del lavoro. Le novità inserite nello schema di ddl di conversione del decreto semplificazioni introducono una sorta di ordine di priorità nell’attivazione della responsabilità solidale. Stabiliscono, in particolare, che ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente datore di lavoro o imprenditore può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore stesso. In tal caso, il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. Le nuove norme aggiungono, inoltre, che tale eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Infine, stabiliscono che il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato.

Altre novità. Tra le altre novità, lo schema di ddl di conversione semplifica le comunicazioni di assunzione per i datori di lavoro agricolo stabilendo che, in caso di assunzione 

contestuale di due o più operai a tempo determinato (Oti), il datore di lavoro può effettuare un’unica comunicazione contenente le proprie generalità e quelle dei lavoratori, le date di inizio e fine prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale.