di Antonino D’Anna 

Mediaconciliazione in azione anche nella sanità. Nel viaggio sulla prassi che si è formata in questi mesi (si veda ItaliaOggi del 23 febbraio scorso) ecco un caso di mediazione su un intervento di chirurgia ricostruttiva mediato dall’avvocato Alessandro Bruni, mediatore professionista per CONCILIA e docente di «Mediazione e conciliazione» all’Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma.

I FATTI – Dopo un incidente stradale la sig.ra Mina (i nomi sono di fantasia) viene sottoposta a un intervento ricostruttivo della mano sinistra dal Prof. Benedetti, famoso chirurgo plastico. L’intervento, a detta della paziente, non è riuscito pienamente, perché non è in grado di recuperare la piena funzionalità della mano. Di parere diverso il medico, per il quale piccoli fastidi sono dovuti al normale decorso della degenza. Non convinta, Mina interpella un luminare in materia e ottiene conferma sull’origine delle sue «fastidiose» sensazioni: l’intervento non è stato perfetto. A questo punto si rivolge a un legale per far valere le sue ragioni. L’assicurazione offre un risarcimento di 93.000 euro a fronte della richiesta di 250.000 da parte della donna. Le trattative si arenano e la signora si rivolge alla mediazione.

LA MEDIAZIONE – Solo a partire dal 1994, a seguito di alcune pronunce della Suprema Corte, è stato esteso il concetto di danno risarcibile da trattamento sanitario, fino a ritenere presunta la colpa «in tutti quei casi in cui a fronte di una prestazione medica che non presenti il carattere della speciale difficoltà, nell’accezione accolta dall’art. 2236, si verifichi un evento sfavorevole, idoneo a determinare un peggioramento delle condizioni del paziente» (Cass., 8470/1994). Oggi, quindi, il medico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c., è chiamato a rispondere per colpa lieve, nelle ipotesi di danni arrecati per omessa diligenza e preparazione professionale inadeguata. Potrà essere chiamato a rispondere solo di colpa grave, o di dolo, qualora la prestazione implichi per la particolare complessità del caso da trattare, la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nel nostro caso le prove sembrano tutte a favore di Mina che avrebbe potuto anche rifiutare ogni accordo con il medico e l’assicurazione. Ma in che tempi, se del caso, potrebbe avere tutela? E con che risultati? Questa riflessione, considerando la necessità di ottenere in via immediata la soddisfazione sperata, e cioè la completa funzionalità della mano, viene tenuta in alta considerazione, soprattutto perché con la mediazione si prospetta per la sig.ra Mina una nuova possibilità, tentare di gestire la controversia direttamente con il medico che l’aveva operata, capendo cosa il medico stesso avrebbe potuto (o dovuto) fare per soddisfare i suoi bisogni.

I VANTAGGI PER LA CONTROPARTE – Il medico, molto conosciuto nell’ambiente, ha la necessità di capire come poter salvaguardare la propria immagine, considerando che – in caso di rifiuto almeno a tentare un accordo – Mina potuto potrebbe intaccare, in qualsiasi maniera (legittima), la sua integrità professionale.

Al termine di vari incontri privati, con l’insostituibile ausilio del mediatore, entrambe le parti sono arrivate a simili conclusioni: c’è spazio per un incontro di interessi che metta da parte lo scontro di posizioni. Anche l’interesse di Mina è quello di risolvere quanto prima la questione per tornare a vivere e lavorare come sempre, senza troppi intoppi e con la possibilità di poter utilizzare pienamente le funzionalità della mano.

L’ACCORDO – L’accordo conciliativo vien trovato così:

– Il Prof. Benedetti presenta le sue scuse alla paziente, per non averla adeguatamente assistita nella fase post-operatoria;

– Lo stesso Professore si impegna a sostenere per intero le spese di un intervento che ripristinerà completamente le funzionalità dell’arto, eseguito da un chirurgo a scelta della sig.ra Mina – su una rosa di 3 luminari consigliati dal Benedetti stesso – o da altro professionista a scelta diretta della signora.

– Inoltre, Mina può optare, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo, e a sua scelta, per una delle due soluzioni aggiuntive prospettate:

a. Intervento di chirurgia plastica al naso gratuito, ad opera de Prof. Benedetti ed un risarcimento danni di 10.000,00 euro, al lordo delle spese legali oppure:

b. Solo risarcimento danni pari a 13.000,00 euro, al lordo delle spese legali.