Carlo Giuro

Prosegue il percorso evolutivo dei fondi pensione preesistenti, vale a dire le forme pensionistiche complementari catalogate dalla normativa come quelle istituite e operative prima del 15 novembre 1992. Il settore dei preesistenti è infatti al 2007 in continua evoluzione per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo per l’attivazione di un lento ma costante processo di razionalizzazione, sotto l’egida della moral suasion dell’Autorità di vigilanza, sviluppatosi in particolare attraverso operazioni di scioglimento e concentrazione. In parallelo i fondi pensione preesistenti hanno intrapreso poi un graduale percorso di adeguamento alla normativa di cui al decreto 252/2005 che già disciplina il meccanismo di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, pip). Tale processo prosegue con successive tappe, alcune delle quali, di significativa importanza, avranno luogo anche quest’anno. Sul tema è intervenuta la Covip con una circolare del 2 marzo e una risposta a un quesito con cui ha fornito chiarimenti interpretativi sui profili legati alla banca depositaria e alla gestione finanziaria. L’Authority precisa in primo luogo come debba ritenersi obbligatoria l’adozione della banca depositaria nel caso in cui le risorse finanziarie siano affidate in gestione esterna. Non viene invece ritenuto sussista specifico obbligo, per i fondi pensione che continuino a gestire direttamente le risorse. Il mancato ricorso alla banca depositaria non esenta tuttavia il fondo pensione preesistente dalla necessaria adozione di modalità operative in linea con l’obiettivo di una sana e prudente gestione. L’Autorità di vigilanza precisa inoltre che l’obbligo di avvalersi della banca depositaria, la cui utilità viene rimarcata con la funzione di agevolare la costante attività di verifica della gestione finanziaria, debba essere valutato guardando al modello gestionale dei singoli comparti o sezioni. Nella risposta al quesito posto da una Cassa previdenziale, istitutrice di un fondo interno, la Covip ha poi dato ulteriori delucidazioni sul tema dell’adeguamento in materia di modalità gestionali. L’interrogativo conteneva tre tipologie di tematiche. Si chiedevano in primo luogo chiarimenti in merito alla possibilità di continuare a effettuare la gestione diretta delle risorse finanziarie. Su tale profilo l’Autorità di vigilanza ha rammentato come tale possibilità sia già contemplata dalla normativa. La Cassa domandava poi se è possibile continuare a detenere le attività del medesimo fondo. Con riferimento a tale interrogativo la Covip richiama quanto già esplicitato nella circolare 2 marzo 2012 in tema di banca depositaria. Il quesito conteneva poi la richiesta di chiarimenti sulla possibilità di stipulare contratti assicurativi per la gestione delle risorse e se questi contratti possano avere come contraente la banca istitutrice del fondo interno. La Commissione di vigilanza a tale riguardo rileva che la normativa prevede espressamente che i fondi preesistenti possano continuare a gestire le attività mediante polizze di ramo I, III e V. La possibilità è da ritenersi riconosciuta anche ai fondi preesistenti che non abbiano già attivato tali tipologie contrattuali. Per quel che riguarda il soggetto deputato alla sottoscrizione dei contratti assicurativi per la gestione delle risorse di un fondo pensione privo di soggettività giuridica, l’Autorità ritiene che lo stesso debba individuarsi nella società istitutrice del fondo interno. (riproduzione riservata)