La Covip ha pubblicato la Deliberazione del 16 marzo 2012 sul processo di attuazione della politica di investimento. Le disposizioni della Deliberazione – che attua l’art. 6, commi 5-ter e 5-quater del d. lgs. 252/2005 – fanno seguito alla consultazione di cui al documento COVIP del 22 luglio 2011, prevedono che le forme pensionistiche si adeguino alle stesse:

– entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti risulti pari o superiore a 1.000 al 31 dicembre 2011;

– entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti risulti inferiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011.

Le forme pensionistiche assoggettate alle disposizioni sono tutte quelle iscritte all’Albo COVIP e aventi un numero di iscritti maggiore o uguale a 100, inclusi quindi i fondi pensione preesistenti che stipulano convenzioni assicurative di ramo I, III e V, come quelli che attuano i piani previdenziali del personale delle imprese del settore assicurativo, mentre non si applicano ai fondi preesistenti interni (costituiti come mera posta contabile nel passivo della società). La soglia di 100 iscritti in fase di prima applicazione è misurata alla data del 31 dicembre 2011.

La Deliberazione ribadisce sostanzialmente quanto già presente nel documento di consultazione, con alcuni limitati aggiustamenti. A parziale accoglimento delle osservazioni formulate dall’ANIA, rispetto alla bozza di consultazione le nuove disposizioni introducono:

– all’art. 1, comma 2, un principio di proporzionalità rispetto alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessità della gestione che si ritiene possano dar luogo ad opportune semplificazioni – sia nella redazione del documento sulla politica di investimento sia ai conseguenti processi di attuazione e controllo della stessa – per forme come i suindicati fondi pensione preesistenti di largo  utilizzo nel nostro settore;

– all’art. 5, comma 3, la previsione secondo la quale per i fondi pensione aperti e i PIP il documento specificherà a quali soggetti sono attribuibili i compiti definiti dall’art. 5 stesso, in modo da evitare la necessità di introdurre soggetti o funzioni di fatto già previsti dalla normativa di settore.

Il documento sulla politica di investimento è deliberato dall’organo di amministrazione della forma pensionistica o della società istitutrice delle stessa, e definisce la strategia finanziaria che si intende attuare per ottenere combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti. In particolare, esso deve individuare:

1. gli obiettivi della politica di investimento;

2. i criteri da seguire nella sua attuazione;

3. i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento;

4. il sistema di controllo dell’attuazione della politica e dei risultati conseguiti.

Sulla base degli indirizzi individuati nel documento, i fondi negoziali e preesistenti impostano le convenzioni di gestione o le strategie da attuare nella gestione diretta, ove prevista, mentre le società istitutrici di fondi pensione aperti e di PIP dovranno attuare le linee di indirizzo seguite nell’investimento delle risorse dedicate alle prestazioni previdenziali.

Il documento è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni e i fattori considerati alla base di un’eventuale modifica sono riportati in apposita deliberazione dell’organo, annotando altresì in un’apposita sezione del documento   le modifiche apportate nell’ultimo triennio.

Il documento deve essere trasmesso agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa, ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria e, entro venti giorni dalla sua formalizzazione, alla COVIP. Esso va, inoltre, reso disponibile su richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti. Come indicato nella Relazione di presentazione, le forme pensionistiche o le società istitutrici possono comunque valutare se pubblicare il documento sul proprio sito internet.

1. Come previsto dall’art. 3, il documento deliberato dall’organo amministrativo deve indicare gli obiettivi della politica d’investimento, che devono comunque perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un arco temporale coerente con quello delle prestazioni e tali da consentire di massimizzare il

montante accumulato limitando la rischiosità a quella ritenuta accettabile dall’iscritto. La definizione degli obiettivi non costituisce comunque, nei confronti degli aderenti, l’assunzione di un impegno al raggiungimento degli stessi.

Nell’ambito degli obiettivi della politica di investimento deve essere indicata, ove prevista, la presenza di meccanismi life-cycle, illustrandone il funzionamento, e il numero di comparti che la forma intende porre in essere, il tutto tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali. Per ciascun comparto istituito dev’essere indicato il rendimento medio annuo atteso (in termini reali) e la sua variabilità nell’orizzonte temporale (anni) della gestione. Va inoltre indicata la probabilità che, anche in base all’esperienza passata, il rendimento dell’investimento, nell’orizzonte

temporale della gestione, risulti inferiore a un determinato limite.

2. L’art. 4 stabilisce i criteri di attuazione della politica di investimento. Il documento relativo a detta politica dovrà specificare in via generale la ripartizione strategica delle attività, ossia la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti (specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute

di riferimento, nonché i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti), gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi, la modalità di gestione (diretta o indiretta) e lo stile di gestione (attivo, passivo o combinazione tra i due) che si intende adottare, le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione) nonché i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo, ove previsti.

3. L’art. 5 definisce i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento, ossia in via generale per i fondi negoziali – e, ove gli stessi soggetti sono previsti, per i fondi preesistenti – l’organo di amministrazione ed eventuali comitati da esso delegati, il personale impiegato nella funzione finanza, consulenti, gestori e banca depositaria, mentre per i fondi pensione aperti e i PIP è rimessa alle società istitutrici l’individuazione, da esplicitare nel documento, di coloro ai quali sono affidati i vari compiti specificati nell’articolo in questione.

Oltre a definire precisi e dettagliati compiti per ogni soggetto (ad esempio l’organo amministrativo deve adottare la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e verificarne il rispetto; esaminare i rapporti sulla gestione finanziaria e valutare le proposte formulate dalla funzione finanza nonché le raccomandazioni dei comitati finanziari e dell’advisor, adottando le relative determinazioni; deliberare l’affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione diretta, individuare i soggetti incaricati della gestione; revisionare periodicamente e modificare se necessario la politica di investimento; esercitare il controllo sull’attività svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni; approvare le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza; definire la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo), l’articolo dispone anche per taluni soggetti specifici  requisiti di professionalità e di indipendenza.

4. L’art. 6 riguarda i sistemi di controllo e verifica dell’attuazione della politica di investimento e dei risultati finanziari conseguiti: il documento dovrà, infatti, anche descrivere le procedure da adottare e le  metodologie per misurare i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi. Tali procedure e metodologie – sulle quali l’articolo dispone dettagliati adempimenti – dovranno essere specificate nell’ambito del manuale operativo della forma pensionistica o in altro documento equivalente a sé stante. La verifica delle procedure seguite, dei risultati ottenuti e delle cause dello scostamento da quelli attesi, nonché l’esame dell’andamento dei mercati finanziari forniscono gli elementi di base per una valutazione adeguata della rispondenza dell’attuazione della politica di investimento agli obiettivi prefissati.

Fonte: ANIA