Con la nota del 6 marzo 2012  l’Agenzia delle entrate ha dato risposta a taluni dei quesiti posti dall’Ania e dall’Abi, con riguardo alle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (vd. nostre circolari Prot. 380 del 14 ottobre 2011, Prot. 18 del 20 gennaio 2011 e Prot. 470 del 22 dicembre 2011).

In particolare, l’Ania aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di poter escludere dall’adempimento in oggetto alcune fattispecie di operazioni effettuate tra imprese di assicurazione e tra le stesse e quelle del sistema bancario, nella convinzione che in tali operazioni non sia riscontrabile l’intento di individuare spese e consumi di particolare rilevanza indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche, che la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell’Agenzia delle entrate ritiene quale presupposto per la comunicazione di cui all’oggetto. Ciò in quanto le operazioni ordinariamente effettuate fra tali soggetti (molti dei quali operanti in regime di dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) sono esenti e non presentano, a nostro avviso, profili di rischiosità.

Inoltre, considerato che le comunicazioni in argomento rispondono all’esigenza di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, per ostacolare diffuse e Anzeige  gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito, nonché per una puntuale

ricostruzione della congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, Ania aveva sottolineato che le predette operazioni esenti, specie quando effettuate fra operatori finanziari nel quadro dello svolgimento dell’attività

istituzionale (rapporti di riassicurazione, coassicurazione, deposito, conto corrente, finanziamento, ecc.), non rappresentano elementi di diretto interesse per l’Amministrazione finanziaria, né tantomeno possono essere ricondotte a fenomeni di elusione o evasione.

Dalla sintetica nota di risposta dell’Agenzia delle entrate emerge che, in linea di principio, sono esclusi dalla comunicazione tutti i rapporti inviati all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, fra i quali i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, eccettuati quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie (comma quinto). Sono parimenti esclusi i rapporti di natura finanziaria di cui al sesto comma di tale articolo, in relazione ai quali vanno altresì comunicati, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 122, i dati inviati all’Archivio dei rapporti finanziari ai fini delle attività istruttorie previste dagli artt. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. nostro Prot. n. 59 dello scorso 9 febbraio).

L’Agenzia afferma che “nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633…” e che i soggetti che abbiano optato per il regime di dispensa da adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 sono tenuti a comunicare ai fini dello “spesometro” solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

L’Ania ritiene che tale criterio sia valido anche per le operazioni esenti poste inessere dalle imprese di assicurazione, nel presupposto che le predette operazioni, come quelle finanziarie, formino oggetto di altra comunicazione. Da ciò

discendono due conseguenze sul piano operativo: in primo luogo, ancorché non sia stata formulata un’espressa risposta sul punto, i premi delle assicurazioni relative alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie dovranno essere comunicati ai fini dello “spesometro”, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dalla circolare n. 24/E dell’Agenzia; in secondo luogo, le compagnie che hanno optato per il regime dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 saranno tenute a comunicare soltanto le operazioni diverse da quelle assicurative e finanziarie, oltre ai suddetti premi delle assicurazioni della responsabilità civile e dell’assistenza e garanzie accessorie.

Per quanto attiene ai premi rc auto, tenuto conto che essi formano oggetto di comunicazione ai fini delle verifiche sulla deduzione del contributo al Servizio sanitario Nazionale, gli stessi devono ritenersi esclusi dalla comunicazione di cui all’oggetto.

La nota chiarisce che restano escluse dalle comunicazioni le operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile … trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

L’Agenzia non ritiene quindi sussistere in tali ipotesi quelle condizioni di scarsa trasparenza che richiedono indagini

approfondite su possibili situazioni di elusione o evasione fiscale.

L’Ania ritiene che la precisazione dell’Agenzia riguardi fattispecie in massima parte riconducibili ai diversi rapporti intrattenuti con le imprese del settore bancario (depositi, conti correnti e finanziamenti) da cui derivano interessi (attivi e passivi). Inoltre che debbano essere escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni di compravendita di titoli – esenti ai fini IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633, ed esonerate dagli obblighi di

fatturazione a norma del sesto comma dell’art. 22 dello stesso D.P.R. – che le compagnie di assicurazione, nella loro veste di investitori istituzionali, pongono in essere in via continuativa.

Evidentemente tali operazioni, in quanto finalizzate a consolidare le riserve delle imprese di assicurazione a garanzia degli impegni verso gli assicurati, non rappresentano elementi di diretto interesse per l’Amministrazione finanziaria, né tantomeno possono essere ricondotte a fenomeni di elusione o evasione.

Un’ulteriore conferma di quanto precede si rinviene nel fatto che le comunicazioni in oggetto sono finalizzate a tracciare rapporti di natura commerciale fra un fornitore e un cliente; occorre in proposito ricordare che nella

nozione di clientela recata dal Provvedimento della Banca d’Italia 29 luglio 2009 (sostituito dal Provvedimento 9 febbraio 2011), relativo alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, già fatta propria dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 40/E del 2011, non rientrano, fra gli altri, le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR e i fondi pensione.

Altra importante precisazione dell’Agenzia, sollecitata più volte dall’Associazione fin dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, riguarda l’esclusione dagli obblighi comunicativi dei rapporti e delle operazioni di tipo finanziario

effettuate fra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione. L’ampia formulazione impiegata dall’Agenzia induce a considerare espressamente esclusi dallo “spesometro”, oltre ai premi

ceduti in riassicurazione e alle quote di premio di pertinenza dei partner della coassicurazione, tutte le operazioni e i flussi finanziari riguardanti la coassicurazione e la riassicurazione, quali gli interessi su depositi di liquidità

infragruppo e su depositi di riassicurazione, le provvigioni di riassicurazione e le commissioni di delega.

Nella nota non si fa cenno alle provvigioni spettanti agli intermediari di assicurazione; l’Ania ritiene che le stesse debbano formare oggetto di comunicazione qualora eccedenti il limite dei 3.600 euro e si sta comunque adoperando affinché siano adottate modifiche normative atte a ricomprendere nell’obbligo di comunicazione di cui trattasi le sole operazioni, rese e ricevute dalle compagnie di assicurazione, per le quali sia stata emessa fattura.

Per quanto attiene alle provvigioni agenziali, l’Ania ritiene che non sussistano motivi ostativi alla qualificazione del rapporto come continuativo, con conseguente compilazione di una sola riga contenente l’intero ammontare corrisposto nell’anno e indicazione dell’importo del pagamento come “frazionato”.

Riguardo alle modifiche normative che hanno interessato la disciplina delle comunicazioni di cui all’oggetto,

introdotte dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (decreto sulle semplificazioni fiscali), in corso di conversione, il citato art. 21 dispone ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2012: ” … L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere  effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto …”.

Il tenore letterale della disposizione non lascia intendere chiaramente se tali modifiche esplichino effetti a decorrere dalla comunicazione in scadenza il prossimo 30 aprile ovvero se siano rivolte alle operazioni rilevanti effettuate e ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2012.

A tale proposito, l’Agenzia  ha confermato per le vie brevi che le menzionate modifiche devono intendersi riferite alle operazioni effettuate e ricevute a decorrere dallo scorso 1° gennaio, che formeranno oggetto di comunicazione nel 2013.

Pertanto, per effetto della modifica, dal 2013 non dovranno più essere comunicate singolarmente le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo superiore a 3.000 euro; dovrà invece essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni attive e passive oggetto di fatturazione svolte nei confronti di ciascun cliente o fornitore, ciò alla stregua del soppresso elenco clienti e fornitori.

In un’ottica di semplificazione, tale norma è stata prevista al fine di superare le difficoltà operative legate all’obbligo di verificare gli importi delle singole operazioni. Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura; per queste, infatti, continuerà a sussistere la soglia dei 3.600 euro e l’obbligo della comunicazione verrà riferito alle singole operazioni.

Fonte: ANIA