GIURISPRUDENZA RCA
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 383 – Marzo 2026
IL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE DEVE ENTRARE NELL’OBLIO ANCHE PER I SINISTRI ANTECEDENTI ALLA RIFORMA DELL’ART. 122 D.LGS 209/2005
La sentenza che andiamo a commentare forse sarà una delle ultime che affronta la problematica dell’art. 122 Lgs 209/2005 – vecchia formulazione – ovvero la risarcibilità di un sinistro stradale verificatosi in un’area privata non adibita o equiparata alla pubblica via.
Sul concetto di circolazione e sull’obbligo di assicurare il veicolo per RCA ogni qualvolta ci si trovi su strade pubbliche o aree a queste equiparate, la giurisprudenza si è via via susseguita, ampliando e dilatando il concetto di circolazione fino a estendere la copertura e l’applicabilità dell’art. 122 cod. ass., non solo in caso di sinistro occorso in aree private accessibili ad un numero indistinto di persona, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui lo stesso si verifichi in aree private intercluse al pubblico, purché causato da un veicolo utilizzato nella sua precipua funzione di mezzo di trasporto.
La “rottura dell’argine” in cui era stato imbrigliato il concetto di circolazione è stata determinata, dapprima, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (per tutte sentenza del 20.06.2019 C-100/2018), e poi dalla nostra giurisprudenza, che ne ha ricalcato le orme a breve distanza, con la decisione della corte di legittimità a sezioni unite – sentenza del 31 luglio 2021 n. 21983 – che ha sancito l’obbligo dell’assicurazione RCA in tutti i casi di danni provocati dall’uso del veicolo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, indipendentemente dal luogo in cui esso sia staggito, sia fermo che in movimento.
Di questo problema ora non ce ne dovremmo più preoccupare perché la nuova formulazione dell’art. 122 cod. ass. contenuta nel D.lgs. 184/2023, ha recepito non solo il percorso giurisprudenziale, ma soprattutto la legislazione unionale di cui alla Direttiva 2021/2118 la quale ha previsto l’obbligo di assicurare per la RCA tutti i veicoli motorizzati, custoditi anche in luoghi privati, senza alcuna distinzione, purché potenzialmente idonei ad essere utilizzati quali mezzi di trasporto.
L’estensione dell’obbligo assicurativo ha posto ovviamente molti problemi che attengono (i) all’esatta individuazione del perimetro nel quale far rientrare alcuni mezzi (carrelli elevatori, trattori etc..), (ii) al concetto di idoneità del veicolo al suo uso conforme (es. veicolo privo di alcune componenti ma non radiato, oppure non funzionante ma riparabile etc..) e (iii) ai costi correlati all’aumento del parco macchine assicurabile.
Il portato delle discussioni che si sono succedute dall’entrata in vigore del nuovo articolo 122 cod. ass., è lo Schema di decreto legislativo, n. 363 sottoposto a parere parlamentare “recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184” varato dal Governo in data 23 dicembre 2025 e che è stato annunciato nella seduta parlamentare n. 377 del 7 gennaio 2026.
Il testo mira a chiarire i dubbi interpretativi dell’art. 122 apportandogli integrazioni e modifiche al fine di renderlo un po’ più flessibile; oltre all’art. 122 il disegno di decreto interviene anche sull’art. 134 con riguardo al potere regolamentare dell’IVASS sui requisiti dell’attestato di rischio.
In attesa degli esiti dei lavori parlamentari, la Corte di Cassazione è stata recentemente interessata da una vicenda che ha colpito un trasportato infortunatosi a bordo di un veicolo che transitava su una rampa di accesso ad un garage e che ha visto accogliere il suo ricorso con sentenza del 30 dicembre 2025 n. 34820.
Il caso
Tizio cita avanti il Giudice di Pace di Mascalucia la compagnia Unipol spa (allora UnipolSai) e Caio, proprietario del veicolo sul quale Tizio si trovava a bordo, per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi nel 2016 durante la discesa sulla rampa condominiale che conduce al garage di proprietà di Caio.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda nei soli confronti di Caio, ma non dell’Unipol, stante l’inapplicabilità nei confronti di quest’ultima dell’art. 122 cod. ass., trattandosi di sinistro verificatosi in un luogo privato non aperto al pubblico.
Analoga sorte attinge l’appello promosso avanti il Tribunale di Catania, il quale conferma la statuizione del giudice di primo grado in relazione al concetto di circolazione e all’obbligo assicurativo, precisando che l’appellante non aveva fornito la prova che l’area condominiale in cui si era verificato il sinistro, fosse accessibile dall’esterno “da un numero indeterminato di persone e quindi fosse considerabile quale area di uso pubblico ai fini della circolazione”, come da consolidata giurisprudenza.
A detta decisione si oppone Tizio con due motivi di ricorso.
La soluzione
Con il primo motivo Tizio censura la decisione del Tribunale per aver omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo per il giudizio.
Il Tribunale, infatti, ha erroneamente subordinato l’accertamento ed il conseguente addebito della responsabilità in capo alla compagnia, ai sensi dell’art. 122 cod. ass., alla prova che il luogo del sinistro fosse liberamente accessibile al pubblico e quindi fosse un luogo parificato ad una pubblica via, prova che Tizio non ha fornito.
A detta di Tizio, il tribunale non ha considerato che la Corte a sezioni unite, con la pronuncia del 31 luglio 2021, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 122 cod. ass., il concetto di circolazione e la qualifica del teatro del sinistro come luogo soggetto o meno al pubblico transito, statuendo, ben diversamente, che l’obbligo assicurativo per la RCA sussiste in tutti i casi di danno verificatisi “in occasione di un uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.
Con il secondo, e anche ultimo motivo, Tizio censura l’errata applicazione degli artt. 2054 c.c. e 122 cod. ass. che il tribunale ha effettuato in relazione al concetto di circolazione e al presupposto che il sinistro debba avvenire su strade pubbliche o aree private ad esse equiparate, per l’applicazione dell’art.122 cod. ass. e per il conseguente coinvolgimento della responsabilità solidale dell’UnipolSai.
A detta di Tizio la decisione del Tribunale di pretendere la prova del libero transito in quell’area da parte di chiunque è del tutto fallace. La Corte, com’è facilmente prevedibile accoglie il ricorso ed in particolare il secondo motivo che assorbe il primo.
L’errore in cui è incappato il Tribunale attiene alla qualificazione del fatto e alla sua riconducibilità alla corretta fattispecie normativa. Non vi è dubbio alcuno per la Corte che il caso di specie debba ricondursi all’art. 122 cod. ass. e che si verta in ipotesi di danno da circolazione stradale.
Quello che il Tribunale non ha effettuato è l’interpretazione e la qualificazione della norma sulla scorta della normativa dell’unione Europea sull’RCA e della giurisprudenza europea consolidatasi sulla quaestio facti.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione aderendo al pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi sul concetto di circolazione, il quale, come già ricordato, applicava l’obbligo assicurativo di cui all’art. 122 in tutti i casi di sinistro verificatosi non solo sulle strade pubbliche, ma anche su strade o aree a queste equiparate e vieppiù anche private, purché fossero in grado di consentire l’accesso ad un numero indistinto di persone (es. parcheggi supermercati, cantieri edili, aree condominiali etc.).
Ma questo orientamento già dal 2014 era stato oggetto di profonda revisione da parte della Corte di Giustizia europea e anche da parte di alcuni arresti della giurisprudenza italiana.
Si è del tutto spostato il paradigma dell’obbligo assicurativa RCA, che ora è transitato DAL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE AL CONCETTO DI USO DEL VEICOLO CONFORME ALLA SUA FUNZIONE ABITUALE, il quale garantisce non solo un’interpretazione tesa alla maggior tutela del danneggiato, ma soprattutto una interpretazione maggiormente consona e aderente alle Direttive unionali in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità da circolazione stradale.
L’importante modifica del “sentire” che ha coinvolto l’art. 122 cod. ass., ha reso necessario l’intervento delle sezioni unite, le quali nel luglio del 2021, in aderenza alle decisioni della Corte di Giustizia europea, hanno esteso il concetto di circolazione per ampliare la tutela della copertura assicurativa fino a modificare, anzi a trasformare del tutto il perimetro assicurativo, ora saldamente ancorato al concetto di utilizzo del mezzo e non più alla sua circolazione.
Di un tanto il giudice d’appello non ha tenuto conto, avendo rivolto il suo sguardo al “passato giurisprudenziale nostrano”, anziché alla visione europea della norma.
Se il “rimbrotto” diretto al giudice di merito può essere condivisibile, perché è vero che noi operatori del diritto difficilmente (e a torto) ci approcciamo al diritto e alla giurisprudenza della UE, che oramai si sovrappongono e prevalgono sulle norme interne specie in caso di contrasto, non altrettanto può sostenersi riguardo all’errore imputato dal ricorrente al Tribunale di Catania, per non aver aderito alla pronuncia delle sezioni unite.
Infatti la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 12 maggio del 2021, mentre la sentenza della Corte a sezioni unite ha visto la luce il 31 luglio … ergo ab impossibilia nemo tenetur.
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