L’intervento di Maddalena Rabitti (IVASS) alla Sapienza: il FGV nasce sull’esperienza Eurovita, si ispira al Fondo interbancario e può diventare modello per la futura armonizzazione UE

Nel corso del convegno alla Sapienza (tenutosi giovedì scorso) sul “Nuovo Fondo di garanzia rami vita”, Maddalena Rabitti, consigliere IVASS, ha ricordato come la legge di Bilancio 2024 abbia inserito nel Codice delle assicurazioni private il nuovo Capo VI-bis, istituendo il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita (FGV). Un “innesto” in un Codice ormai maturo, che mira a garantire in modo stabile e prevedibile la tutela di assicurati e beneficiari in caso di dissesto di un’impresa vita, rafforzando al tempo stesso la stabilità sistemica in linea con i principi dell’Unione europea.

Rabitti ha richiamato il caso Eurovita come momento di forte discontinuità per il mercato assicurativo, che avrebbe potuto mettere a rischio i risparmi di centinaia di migliaia di assicurati in assenza di strumenti strutturati di intervento. Nonostante gli elevati standard prudenziali del settore, il rischio di default non può essere azzerato e la gestione emergenziale di Eurovita ha mostrato la complessità operativa derivante dal vuoto normativo. Da qui la richiesta, avanzata da IVASS, di un intervento legislativo e la risposta del legislatore con la creazione del Fondo di garanzia vita.

Le funzioni del Fondo

 

Duplice la funzione del FGV: da un lato, spiega Rabitti, funge da strumento di ultima istanza e interviene quando un’impresa è posta in liquidazione coatta amministrativa, assicurando l’erogazione delle prestazioni protette entro i limiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, può attivarsi in via preventiva, attraverso finanziamenti e garanzie a supporto di operazioni di acquisizione di attività o passività, trasferimenti di portafogli o interventi per prevenire la crisi di un’impresa aderente, purché il costo non superi quello che il Fondo sosterrebbe in caso di liquidazione.

Con il nuovo Fondo, l’Italia entra nel gruppo di Paesi che dispongono di schemi mutualistici di garanzia per i rami vita, avvicinando il proprio modello a quelli più strutturati di Germania, Francia e Regno Unito. La previsione di un fondo specifico per il ramo vita, finanziato con contributi ex ante e dotato di un ruolo attivo nella gestione delle crisi, colma un vuoto normativo più volte segnalato da EIOPA e dalla Commissione europea.

I principi ispiratori

Tre sono i principi che hanno guidato il legislatore nella definizione del FGV: solidarietà, sussidiarietà e proporzionalità. Il Fondo è esplicitamente modellato sull’esperienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), pur con differenze significative di disciplina, così da garantire coerenza complessiva tra settore bancario e assicurativo e compatibilità con il divieto di aiuti di Stato sancito dal diritto UE.

Come il FITD, anche il FGV è un consorzio di diritto privato, alimentato da risorse private e autonomo nelle decisioni, con finalità mutualistiche ma senza coinvolgimento finanziario diretto dello Stato, condizione essenziale per evitare la qualificazione degli interventi come aiuti di Stato. A differenza del FITD, tuttavia, il Fondo vita è stato istituito direttamente per legge nel 2024, beneficiando dell’esperienza accumulata nel settore bancario e rispondendo all’urgenza generata dal caso Eurovita.

Il ruolo delle imprese e degli intermediari

Un elemento distintivo del FGV è l’estensione dell’adesione, oltre alle imprese vita italiane, anche ad alcuni intermediari che superano una determinata soglia di attività (premi annui vita pari o superiori a 50 milioni di euro). Per questi soggetti la mutualità non opera pienamente, poiché non trasferiscono rischi al Fondo, ma sono comunque chiamati a contribuire, in ragione del ruolo che svolgono nella catena distributiva e del beneficio economico tratto dalla diffusione dei prodotti vita.

La dotazione finanziaria del Fondo è fissata allo 0,4% delle riserve tecniche dei rami vita, contro lo 0,8% dei depositi protetti previsto per il FITD, a conferma delle diverse caratteristiche strutturali tra attività assicurativa e bancaria. Diversi sono anche i meccanismi di contribuzione e le regole di governance, adattati allo specifico contesto del mercato assicurativo.

Il ruolo di IVASS tra vigilanza e sussidiarietà

Nel modello delineato dal legislatore, IVASS svolge un ruolo di supervisione calibrata sul principio di sussidiarietà orizzontale. L’Istituto approva lo statuto e i principali regolamenti interni del Fondo, ne verifica la corretta costituzione e il rispetto delle norme, e autorizza gli interventi nelle situazioni di crisi, assicurandosi che siano sostenibili per gli aderenti e coerenti con la finalità di tutela degli assicurati.

Rabitti ha chiarito che questo potere di approvazione non incide sull’autonomia decisionale del Fondo, che resta un organismo privatistico, ma serve a garantire il soddisfacimento degli interessi generali predeterminati dalla legge nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. IVASS è chiamato a un continuo bilanciamento tra l’esigenza di proteggere beneficiari e risparmiatori e quella di evitare oneri eccessivi per operatori e intermediari.

FGV e Direttiva IRRD: verso un quadro europeo armonizzato

Rabitti ha fatto cenno anche al rapporto tra il nuovo Fondo vita e la Direttiva (UE) 2025/01 sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione (IRRD). A differenza del settore bancario, dove deposit guarantee schemes e fondi di risoluzione sono disciplinati da norme armonizzate, in ambito assicurativo l’istituzione di sistemi di garanzia resta una facoltà degli Stati membri, senza regole comuni su struttura e funzionamento.

La IRRD richiede però che ogni Paese si doti di strumenti amministrativi di risoluzione e di meccanismi di finanziamento idonei a garantire una gestione ordinata delle crisi, nel rispetto del principio “no creditor worse off”. L’articolo 98 della Direttiva obbliga la Commissione, previo parere EIOPA, a valutare differenze nazionali, livelli di protezione e regole di funding con l’obiettivo di introdurre standard minimi comuni per gli Insurance Guarantee Schemes. In questo contesto, l’esperienza italiana del FGV potrebbe fungere da modello operativo e facilitare la futura armonizzazione europea.

Nodi aperti: attività transfrontaliera e tutela dei consumatori

Rabitti ha sottolineato come l’assenza di un quadro armonizzato ponga questioni delicate per la tutela dei consumatori in presenza di attività transfrontaliera in libera prestazione di servizi o in stabilimento. Le imprese europee operanti in Italia non sono obbligate ad aderire al FGV e possono non essere coperte da sistemi di garanzia equivalenti nello Stato di origine, con il risultato che il cliente italiano può acquistare una polizza vita priva delle garanzie offerte dal Fondo domestico.

La previsione di un obbligo generalizzato di adesione al FGV per tali imprese potrebbe essere letta come ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento ai sensi dei Trattati, motivo per cui il legislatore ha optato per la facoltatività dell’adesione. La disparità che ne deriva è già all’attenzione della Commissione europea, di EIOPA e delle autorità nazionali, e sarà uno dei temi centrali nel dibattito sulla futura disciplina europea dei sistemi di garanzia assicurativi.

In conclusione, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita rappresenta, come sottolinea Rabitti, un passo significativo nel rafforzamento della capacità del sistema italiano di gestire crisi complesse con strumenti proporzionati, privati e tempestivi, strettamente coordinati con l’attività di vigilanza.

Terminata l’attuale fase di costituzione – che si completerà con l’assemblea chiamata a ratificare lo statuto e nominare gli organi – l’auspicio è che il Fondo entri a regime come presidio “fisiologico” di stabilità del settore e di tutela del risparmio assicurativo.

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