di Bianca Pascotto

A volte non è semplice fornire la prova della dinamica di un sinistro ove non ci sia l’assistenza di testimoni oculari o filmati di telecamere. A volte, poi, ci si illude che se nella fase della trattativa stragiudiziale condotta con la compagnia quest’ultima nulla abbia eccepito in merito alla documentazione prodotta, allora nulla eccepirà in corso di causa.

Ma non sempre è così e il danneggiato deve sapere che in giudizio deve dimostrare integralmente il suo diritto, ovvero, l’accadimento del sinistro, la dinamica, la riconducibilità del danno lamentato, anche nel suo ammontare, al sinistro e alla conseguente responsabilità di colui che l’ha provocato.

Tra i vari documenti che si producono in causa, ove si controverta per il danno da lesioni fisiche, di norma viene dimesso il certificato o referto del Pronto Soccorso il quale, come da orientamento consolidato della giurisprudenza, è un atto pubblico con valore di fede privilegiata, ovvero  fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”.

 

La sua utilità è, dunque, ben evidente, ancorché non esclusiva per il danneggiato, il quale dovrà, comunque, corroborare la sua pretesa con altre prove, ma quando il referto manca allora l’asticella dei guai si innalza, come è stato acclarato dalla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 09.12.25 n. 1125.

La sentenza però contiene un pericoloso distinguo.

Il Caso

Il caso attiene ad un pedone che subisce la frattura della tibia e del perone provocata da un furgone in manovra di retromarcia.

Il pedone si rivolge al suo medico curante il quale nel riscontrare la sospetta frattura, lo indirizza al Pronto Soccorso e di lì a breve viene operato.

Non ottenendo soddisfazione dalla compagnia assicuratrice, promuove causa civile avanti il Tribunale di Reggio Calabria che rigetta la domanda in assenza di prova sulla dinamica del sinistro, atteso che (i) le testimonianze assunte erano contraddittorie, (ii) la Cai pur sottoscritta ma contestata dalla compagnia, non era a lei opponibile e (iii) la mancanza del referto del Pronto Soccorso che non permetteva di “corroborare” il già claudicante quadro probatorio.

L’appello non giunge a miglior sorte.

La soluzione

La Corte d’Appello di Reggio Calabria conferma la sentenza di prime cure in quanto le emergenze processuali non hanno consentito la ricostruzione certa e chiara del sinistro.

In particolare, la Corte si sofferma sull’assenza del referto di Pronto Soccorso, il quale avrebbe permesso di fotografare ed accertare l’orario del sinistro, il luogo del sinistro, le dichiarazioni rese dal danneggiato nell’immediatezza, e gli interventi clinici addottati al fine di ricondurre, senza ombra di dubbio, le lesioni al sinistro per come denunciato.

Alla Corte reggina pare assai strano, per non dire sospetto che una lesioni così grave e dolorosa abbia indotto il pedone di età avanzata, a rivolgersi il proprio medico curante anziché all’assistenza sanitaria d’emergenza, come appaia anomalo che l’asserito impatto con l’autocarro di notevoli dimensioni abbia prodotto la frattura alla gamba ma nessun’altra escoriazione o abrasione in alcuna parte del corpo.

Il quadro probatorio insomma non depone per la veridicità di quanto sostenuto dal pedone ai fini risarcitori.

La motivazione della Corte è senz’altro condivisibile, però un forte dubbio ci attanaglia laddove si afferma che “il referto del pronto soccorso assume una particolare importanza nella ricostruzione dei sinistri in quanto in grado di fotografare la situazione dell’immediatezza dei fatti, garantendo un chiaro ancoraggio con atto pubblico dotato di fede privilegiata degli stessi dal punto di vista temporale e della loro dinamica, anche avuto riguardo a quanto l’incidentato riferisce al momento dell’accesso al nosocomio e che viene verbalizzato dal medico del pronto soccorso con valore fidefaciente.”.

Ricordiamo che la fede privilegiata attiene esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti o percepiti in sua presenza e mai potrà attestare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti come la dinamica di un sinistro a cui non abbia assistito.

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