di Bianca Pascotto
A volte non è semplice fornire la prova della dinamica di un sinistro ove non ci sia l’assistenza di testimoni oculari o filmati di telecamere. A volte, poi, ci si illude che se nella fase della trattativa stragiudiziale condotta con la compagnia quest’ultima nulla abbia eccepito in merito alla documentazione prodotta, allora nulla eccepirà in corso di causa.
Ma non sempre è così e il danneggiato deve sapere che in giudizio deve dimostrare integralmente il suo diritto, ovvero, l’accadimento del sinistro, la dinamica, la riconducibilità del danno lamentato, anche nel suo ammontare, al sinistro e alla conseguente responsabilità di colui che l’ha provocato.
Tra i vari documenti che si producono in causa, ove si controverta per il danno da lesioni fisiche, di norma viene dimesso il certificato o referto del Pronto Soccorso il quale, come da orientamento consolidato della giurisprudenza, è un atto pubblico con valore di fede privilegiata, ovvero “fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”.
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