CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 383 – Marzo 2026

IL RISCHIO È L’ELEMENTO NECESSARIO E QUALIFICANTE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. TUTTAVIA L’INDIVIDUAZIONE, LA DELIMITAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE SE NE OCCUPANO DANNO VITA SPESSO AD UNA RIDDA DI CONTROVERSIE. PROVIAMO DUNQUE A RICOSTRUIRE QUESTO CONCETTO “AL NETTO” DELLE DEGENERAZIONI SORTE DALLE PRASSI COMMERCIALI.

1. Il rischio

Cos’è un “rischio”? Ecco un interrogativo sul quale sono stati spesi autentici tesori sapienziali1.

Di volta in volta a questo significante sono stati attribuiti significati ben diversi. Nella visione dei giuristi (e dei teologi) medioevali, “rischio” è sinonimo di “destino”: per essi tutto quel che accade, accade per volontà di Dio (eventus cuius causa nescitur nisi a Deo), sicché l’incendio d’un immobile o l’affondamento della nave da carico non sono che eventi stabiliti dalla volontà divina sin dalla notte dei tempi.

Nel XIV sec. così ammoniva Franco Sacchetti in un sermone: “uno mercatante pigliando prezzo da un altro puo sicurare mercatanzia su una nave? Risponde alcuno teologo che non e lecito ne questo ne altra cosa, ove il capitale non si disponga a pericolo.

Ben si puo dire: se ’l naviglio perisce sono obbligato di rendere il capitale di colui. E io rispondo, che per questo il capitale tuo non ha navicato, e se ne perdi, cio addiviene per sciocca obbligazione che hai fatta, pensando che non puoi sicurare questo tu, ma solo Dio” 2.

Questa nozione ovviamente non coincide con quella di cui all’art. 1882 c.c..

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