Il nuovo Decreto Legge n. 19 del 19 febbraio 2026 segna un passaggio potenzialmente decisivo per l’evoluzione del welfare integrato in Italia, ponendo finalmente in relazione organica previdenza complementare e sanità integrativa
di Francesco Sottile
È forse giunto il momento della svolta per il panorama del welfare italiano integrato, capace di far interloquire previdenza complementare e sanità integrativa. Dopo oltre 15 anni di attesa il governo ha finalmente varato la prima norma sui fondi sanitari integrativi; lo scorso 19 febbraio è stato infatti approvato il Decreto Legge n° 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione che, all’art. 29 “Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché’ di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale” introduce importanti novità in tal senso.
In primo luogo, viene assegnata la vigilanza sui fondi sanitari alla COVIP, che diventa quindi l’authority del welfare complementare e integrativo. Tale vigilanza viene in particolar modo esercitata nei confronti di:
- fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale;
- forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché’ organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
Viene precisato che “La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente”.
Un ulteriore novità di rilievo riguarda l’istituzione di tutta una serie di norme poste a tutela degli iscritti: ad oggi, infatti, nonostante le oltre 300 forme sanitarie integrative esistenti, non sono previsti obblighi informativi rilevanti a tutela degli iscritti, così come non è obbligatoria la relativa iscrizione degli stessi presso l’anagrafe dei fondi sanitari. Il quinto comma dell’art. 29 dispone infatti che la COVIP:
- “tiene l’albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;
- approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;
- esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell’adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;
- definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché’ la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
- verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità”.
Analogamente a quanto già previsto con riferimento alle forme di previdenza complementare, viene anche in questa sede definito un contributo di vigilanza, “fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza”.
Entro il prossimo 28 febbraio 2027 l’authority dovrà emanare un regolamento avente l’obiettivo di normare:
- criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;
- i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica dei fondi sanitari;
- gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa che dovranno essere forniti agli iscritti;
- le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l’Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.
© Riproduzione riservata