Con l’art. 36 del d.l. “Salva Italia” è stato introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (cd. “divieto di interlocking”).
Le Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS), chiamate a pronunciare la decadenza dell’esponente in caso di inosservanza del divieto, hanno pubblicato nel 2012 i Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia”, individuati anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM, volti a promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione.

In particolare, per quanto attiene al campo di applicazione dei Criteri, si è ritenuto ‐ “[…] in attesa di ulteriori chiarimenti normativi” ‐ che il divieto di interlocking sia applicabile solo nei casi di incroci di cariche detenute in imprese (o gruppi) di dimensioni tali da poter assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, che tale divieto mira a tutelare. In quest’ottica, si è ritenuto che un riferimento normativo cui ispirarsi per
identificare la significatività delle imprese ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking potessero essere le disposizioni della l. n. 287/90 (cd. l. “antitrust”) che, nel circoscrivere le concentrazioni soggette a forme di comunicazione preventiva all’Autorità competente, stabiliscono sia una soglia minima di fatturato totale realizzato dall’impresa (o gruppo di imprese) coinvolte nella concentrazione (art. 16, comma 1) sia il metodo di calcolo per stabilire tale fatturato minimo (art. 16, comma 2).

I Criteri applicativi del 2012 precisavano, pertanto, che il divieto opera quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche abbia un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro. In linea con il testo allora vigente della l. antitrust, i Criteri specificavano che per fatturato si intende: per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati. I Criteri applicativi stabilivano, inoltre, che gli aggiornamenti periodici della suddetta soglia minima di fatturato, prevista dall’art. 16, comma 1, della l. antitrust, si estendessero automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.

Nel 2018 le Autorità hanno emanato una Comunicazione per rivedere i Criteri applicativi a seguito delle modifiche all’art. 16, comma 1, della l. antitrust apportate dalla l. n. 124/17, che era intervenuta: i) sui presupposti dell’obbligo previsto dallo stesso art. 16 della l. antitrust, riferiti non più al fatturato della sola impresa di cui è prevista l’acquisizione, ma al “fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate”; ii) sulla soglia di materialità delle imprese singolarmente considerate, ridotta a 30 milioni di euro di fatturato. La Comunicazione del 2018 ha chiarito che – a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento dei Criteri – per l’operatività del divieto di interlocking, deve verificarsi il superamento, da parte di almeno due degli intermediari in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro. Il richiamo alla l. n. 287/90 opera, conseguentemente, con riferimento alla formulazione della norma come modificata dalla l. n. 124/17. Con riguardo al meccanismo di adeguamento annuale della soglia, la Comunicazione del 2018 ha confermato l’estensione automatica degli aggiornamenti periodici della suddetta soglia prevista dalla l. antitrust anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking. Una nuova revisione dei Criteri applicativi si rende necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, gli intermediari finanziari e imprese di assicurazione previsto nell’art. 16, comma 2, della l. antitrust. Infatti, né i Criteri applicativi del 2012 né la Comunicazione del 2018 hanno stabilito un meccanismo di aggiornamento automatico dei Criteri alle modifiche del metodo di calcolo contenuto nell’art. 16, comma 2, della l. antitrust.

In particolare, per le banche e gli intermediari finanziari, il legislatore ha sostituito il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell’attivo patrimoniale degli intermediari con un altro metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione, assicurando così una piena convergenza tra la disciplina nazionale in materia di notifica delle operazioni di concentrazione e le previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2004 applicate dalla Commissione Europea per la valutazione delle concentrazioni di dimensione euro-unitaria. In linea con il citato Regolamento, il nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della l. antitrust prevede che, con riferimento a questi soggetti, per fatturato si intende la somma delle voci di conto economico ivi elencate e non più, come in passato, il decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, il nuovo art. 16, comma 2, in sostanziale continuità con la situazione previgente, specifica che “il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo”.

Metodo di calcolo del fatturato rilevante. Modifiche ai Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia”. 

Le Autorità ritengono opportuno modificare i Criteri applicativi allineando il metodo di calcolo del fatturato al nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della l. antitrust, al fine di garantire che essi continuino a rispondere a logiche coerenti con quelle previste dalla disciplina sulla concorrenza, che il divieto di interlocking mira a tutelare.

La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS, con la condivisione dell’AGCM, modificano quindi i Criteri applicativi elaborati nel 2012 e rivisti nel 2018.

Si riporta di seguito il testo integrale del citato paragrafo 3.1.2, lett. B), dei Criteri applicativi come modificato (in grassetto) per effetto della presente comunicazione rispetto all’aggiornamento del 2018:
“Rilevanza dimensionale delle imprese/gruppi. In linea con le finalità perseguite dalla norma, deve ritenersi – in sede di prima applicazione e in attesa di ulteriori chiarimenti normativi – che il divieto sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese di  dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza.

In particolare, il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.

Per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, la somma delle seguenti voci di provento al netto, nel caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi, risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato:
 interessi e proventi assimilati;
 proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
 proventi per commissioni;
 profitti da operazioni finanziarie;
 altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazione, per fatturato si intende il valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o su relativo volume complessivo.

La nozione di fatturato, la soglia e il relativo metodo di calcolo sono stati identificati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (art. 16, commi 1 e 2) per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese (o gruppo di imprese) interessate; questo approccio è finalizzato comunque a garantire piena efficacia al dispositivo di cui all’art. 36 del d.l. “Salva Italia”. Gli aggiornamenti periodici della citata soglia prevista dalla legge 287/90 (art. 16, comma 1) si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.

Le modifiche che precedono rilevano per le cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione del presente aggiornamento.