SI PASSA DAI 516,46 EURO DEL 2020 AGLI ATTUALI 258,23
di Gianpaolo Sbaraglia e Alessandro Mancino
A differenza del bonus carburante, non è attualmente prevista alcuna proroga all’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit, tornata, dunque, nel 2023, a quella ordinaria di 258,23 euro, prevista dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir. Quest’ultima è stata oggetto negli ultimi anni di interventi legislativi volti ad incentivare l’erogazione da parte dei datori di lavoro di beni e servizi utili a sostenere il reddito dei lavoratori e a contrastare le difficoltà conseguenti, dapprima, alla crisi pandemica e, in seguito, alla crisi energetica e all’inflazione. Già nel 2020, infatti, il legislatore dispose il raddoppio, da 258,23 a 516,46 euro, della soglia di esenzione dei fringe benefit per tutto il periodo d’imposta 2020 (art. 112, dl n. 104/2020). Con le medesime finalità, il raddoppio fu confermato anche per il 2021, (art. 6-quinquies, dl n. 46/2021). Tale linea d’azione è stata, più di recente, ripresa nel 2022, anno in cui si è reso necessario rinvenire un immediato sostegno per i lavoratori per far fronte all’aumento generalizzato dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa. Si è, in particolare, assistito a interventi volti, da un lato, ad aumentare notevolmente la soglia di esenzione di fringe benefit e, dall’altro, a modificare il perimetro di applicazione oggettivo dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir. Anzitutto, con l’art.12, dl n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti bis), il legislatore ha disposto l’incremento della menzionata soglia a 600 euro annui, limitatamente al 2022; soglia ulteriormente innalzata fino a 3.000 euro dall’art. dall’art. 3, comma 10, dl n. 176/2022 (cd. decreto Aiuti quater). Questa stessa disposizione ha, inoltre, introdotto il cd. bonus bollette. In altre parole, per la prima volta sono state incluse nel regime di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir, oltre a benefit in natura, anche somme di denaro, erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tutte le misure in commento hanno avuto carattere temporaneo, in quanto tese a far fronte ad una contingente situazione di urgenza; occorrerebbe, tuttavia, non solo interrogarsi sulla effettiva utilità di tali sporadiche misure – alla luce del perdurare, oltre la loro vigenza, della crisi energetica ed economica – ma, altresì, verificare se esse siano state effettivamente fruibili dai datori di lavoro. L’erogazione ai dipendenti di valori ulteriori rispetto alla retribuzione in denaro presuppone un’accurata operazione di programmazione economico-finanziaria; tempi notevolmente ristretti – si pensi agli appena 55 giorni intercorrenti tra l’emanazione del decreto Aiuti quater e il 12 gennaio 2023, termine per l’attribuzione di fringe benefit esenti fino a 3.000 euro – avranno certamente reso complesso per i datori di lavoro, anch’essi vessati dalla crisi, predisporre apposite risorse per contribuire al sostegno dei lavoratori. Nel 2023 potrebbe, pertanto, auspicarsi, da parte del legislatore, l’abbandono di una normazione episodica e saltuaria in favore di un approccio sistematico, giungendo, magari all’adeguamento, anche alla luce dell’annunciata riforma fiscale, della soglia di esenzione dei fringe benefit in modo non emergenziale. L’innalzamento strutturale della soglia di esenzione dei fringe benefit, parametrata all’attuale costo della vita e non più ai valori correnti nel 1986, potrebbe contribuire stabilmente al sostegno economico dei lavoratori e al rilancio dei consumi.

*Studio e-Ius Tax&Legal
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