IVASS pubblica il Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023 su requisiti professionali e domini internet che modifica i relativi articoli del Reg. IVASS n. 40/2018.

Il Provvedimento introduce l’obbligo di comunicare all’Istituto i domini e i sotto-domini internet utilizzati dagli intermediari che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione mediante siti internet. L’obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione tramite internet.

Nel dettaglio il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, limitatamente agli articoli:

5 (Persone fisiche),
6 (Società),
17 (Requisiti per l’iscrizione),
22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche),
26 (Requisiti per l’iscrizione
delle persone fisiche),
38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi),
41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa),
48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività),
78 (Registrazione dei domini) e
84 (Prova di idoneità).

L’intervento persegue – secondo quanto comunica l’Authority nella relazione di presentazione al provvedimento – una duplice finalità:

  1. adeguare il contenuto delle disposizioni, che recano l’obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente, alla normativa primaria vigente;
  2. prevedere l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell’Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’IVASS il dominio e l’eventuale sotto-dominio internet a tale scopo utilizzati e le loro eventuali variazioni, ai fini della pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
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