Bruno Pagamici
Il consumatore che rimborsa in anticipo un mutuo ipotecario sulla casa ha diritto al recupero dei soli interessi passivi già pagati e non delle spese accessorie al contratto con cui è stato acceso il finanziamento. Per evitare il ristoro degli oneri accessori, ovvero delle «spese indipendenti dalla durata del contratto», la banca mutuante deve tuttavia provare il carattere ricorrente dei costi inerenti al mutuo concesso. E’ quanto sostiene la Corte di giustizia europea, che ha dovuto dirimere con sentenza del 9 febbraio 2023 un contenzioso tra un consumatore austriaco e Unicredit Bank Austria. La questione sollevata dal consumatore (cioè da un’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori) non è da poco. Oltre al costo degli interessi, infatti, sul mutuatario gravano diversi oneri accessori in caso di prestito assistito da garanzia ipotecaria.

Al primo posto troviamo le spese di istruttoria della pratica con cui la banca vaglia le capacità di credito del richiedente il mutuo, e il cui costo può essere determinato in misura fissa, che oscilla tra i 180 e i 300 euro, oppure in misura percentuale tra lo 0,1% e lo 0,5% dell’importo finanziato.
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