LE NUOVE REGOLE SULL’ASSICURAZIONE NEL DLGS N. 117/2017 E NEL DECRETO MINISTERIALE 6/10/2021
di Christina Feriozzi
Obbligo di assicurazione per tutti i volontari che operano nel terzo settore sia che lo facciano in modalità occasionale che continuativa. I dati identificativi dei volontari non occasionali dovranno essere obbligatoriamente trascritti in un apposito registro assoggettato a previdimazione e prenumerazione da parte di un notaio o di un segretario comunale. È quanto deriva dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore – Cts) e del dm del 6 ottobre 2021.

Il ruolo del volontario nella riforma. La riforma del terzo settore evidenzia il valore e il ruolo del volontario riferendosi esplicitamente, negli artt da 17 a 19 del Cts, alla persona che fa volontariato donando gratuitamente e liberamente la propria opera, in favore della comunità e del bene comune, e mira altresì alla promozione della cultura del volontariato.

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà e che può offrire la propria opera anche agli enti del terzo settore.Dal codice si evince che anche un non associato può essere volontario, infatti non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’ente per il quale opera.

Quando un ente del terzo settore, tuttavia, si avvale del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, deve tenere obbligatoriamente un registro dedicato, e provvedere alla stipula di un’apposita assicurazione.

L’attività del volontario, comunque, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività può rimborsargli unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo ed escludendo in ogni caso eventuali rimborsi di tipo forfetario.

Altro punto cardine delle previsioni in materia attiene il fatto che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In altri termini, negli Ets esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario, sia stabile che occasionale e qualsiasi forma di rapporto di lavoro (in tal senso nota ministero del lavoro 27/2/2020).

Due sono le tipologie di enti del terzo settore che obbligatoriamente devono avvalersi in modo prevalente di volontari per svolgere le proprie attività di interesse generale ossia le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). Entrambe dette tipologie possono comunque avvalersi di personale retribuito ma l’attività di volontariato deve rimanere prevalente. Nelle Odv, infatti, il numero di lavoratori (dipendenti o autonomi) non può superare il 50% del numero di volontari (art. 33 Cts) e per le Aps si prevede un ulteriore criterio, alternativo, secondo cui il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero degli associati (art. 36 Cts).

Nelle imprese sociali, infine, il volontariato è ammesso, ma può essere impiegato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’utilizzo di operatori professionali e il numero dei volontari impiegati non può essere superiore a quello dei lavoratori (art. 13, dlgs 112/2017).

I volontari possono operare nel contesto dell’attività istituzionale dell’ente, ossia nell’attività di interesse generale ex art. 5 Cts, ma anche nelle attività diverse di cui all’art. 6 del codice.

Il registro dei volontari. Il codice, con l’art. 17, estende a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato e con l’art. 3 del dm 6/10/2021 (in G.u. n. 285 del 30/11/21) si dettagliano gli adempimenti operativi al riguardo.Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono, infatti, tenere un apposito registro dei volontari non occasionali e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le previsioni relative al registro si applicano ai soggetti qualificabili come volontari non occasionali: sono questi ultimi che devono obbligatoriamente essere iscritti nel registro e non anche i volontari occasionali. Per questi ultimi, tuttavia, il decreto prevede la possibilità di essere iscritti in un’apposita sezione separata; censimento questo, ad avviso di chi scrive, opportuno anche per fini assicurativi. Non si considera volontario, invece, l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. A riguardo ciascun ente deve occuparsi di distinguere i volontari non occasionali da quelli occasionali ai fini dell’adempimento dell’obbligo di iscrizione nel registro dei primi, basandosi su criteri, non specificati invero dalla norma, della continuatività e assiduità della loro prestazione lavorativa. Il non occasionale, infatti, dovrebbe assicurare all’ente una presenza e una azione con carattere sistematico e costante o esercitata con cadenza periodica. Ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro non rileva che i volontari non occasionali siano o non siano anche associati dell’ente. Nel registro in commento devono essere riportati almeno i seguenti elementi: dati identificativi dei volontari, data di inizio e di cessazione dell’attività di volontariato svolta da ciascuno (codice fiscale o, in alternativa, generalità, luogo e data di nascita; residenza o domicilio ove non coincidente; data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro).Al fine di garantirne l’operatività, l’art. 3 del dm 6/10/21 richiede che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. A riguardo, ci si interroga circa la possibilità, non espressamente prevista dalla norma, di ammettere l’esecuzione di tali adempimenti anche da parte degli uffici del Runts.Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte con le modalità di cui all’art. 2215-bis c.c.. Gli Ets possono, inoltre, avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative cui aderiscono (art. 41 Cts).

Importante precisare che il «registro dei volontari» deve essere distinto dal «libro degli associati o aderenti» previsto dalla lett. a), comma 1, art. 15 Cts e ciò anche nel caso di coincidenza fra compagine dei volontari e quella degli associati. Da ciò consegue che i soci che prestano anche attività di volontariato in una Odv devono essere iscritti in ambedue i registri perché, anche se si tratta delle stesse persone, i due libri assolvono a funzioni diverse. Il registro volontari è in stretta connessione con gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi dei volontari poiché raccoglie i dati identificativi dei soggetti e consente, inoltre, il calcolo del rapporto fra il numero dei volontari e dei lavoratori retribuiti, mentre il libro associati consente di determinare la dimensione della compagine associativa e fornisce prova dello status di associato.

Gli obblighi assicurativi. L’obbligo di assicurazione dei volontari, previsto dall’art. 18 Cts, vede l’individuazione dei meccanismi assicurativi e la relativa disciplina dei controlli demandata al decreto del Mise, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6/10/2021. Tale adempimento riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali. Le polizze assicurative possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli Ets. Dette polizze, sulla base di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili e garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari. Inoltre, per i volontari che prestano attività in modo occasionale, l’assicurazione può fondarsi sui dati riportati nell’apposita sezione separata del registro o realizzarsi con polizze stipulate in forma numerica in riferimento ai dati forniti dall’ente. A tal fine gli Ets comunicano tempestivamente all’impresa assicuratrice, presso cui vengono stipulate le polizze, i dati identificativi dei soggetti assicurati.In merito ai controlli, si ricorda che gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a 10 anni e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del Runts o degli altri soggetti autorizzati.
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