Sul Superbonus detrazioni pari a 20 mld al 31 gennaio. Lo comunica Enea nel consueto report mensile aprendo una finestra sugli oneri a carico dello stato. L’ente stima dunque, come oneri a carico dello stato, al 31 gennaio come detrazioni previste a fine lavori per 20,1 mld di euro e detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 14 mld. Il numero di asseverazioni arriva a quota 107.588, il totale investimenti ammessi a detrazione supera quota 18 mld, più precisamente 18.332.659.040,86 € mentre il totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 12.744.692.330,56 € Il 69,5%, calcola Enea rispetto ai lavori realizzati. L’investimento medio nei condomini ammonta a 539 mln mentre quello delle villette è pari a 109 mln. In calo l’investimento medio dei condomini rispetto al 31 dicembre quando era arrivato a 541 mln di euro mentre quello delle villette era pari a 108 mln di euro. A dicembre poi si erano registrate asseverazioni per 95.718. Gennaio segna un trend di crescita dei lavori ammessi a detrazione. Nel mese precedente, dicembre si era arrivati a 16,2 mld mentre Enea certifica al 31 gennaio investimenti ammessi per 18 mld. Il totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione si era fermato a 11.181.415.615,10 , a gennaio invece è arrivato a 14 mld. Gli oneri a carico dello stato hanno una forbice meno consistente: a dicembre si sono calcolate detrazioni previste a fine lavori 17.824.782.818,84 e detrazioni maturate per i lavori conclusi 12.299.557.176,61.

“Il Superbonus 110% è stato l’elemento decisivo per raggiungere un livello così alto di crescita del Pil come nel 2021: non è giusto bloccarlo con misure che vorrebbero ridurre le truffe ma finiscono solo per complicare la situazione”, ha dichiarato la presidente della commissione Attività produttive alla Camera, Martina Nardi, a proposito delle misure contenute nel decreto Sostegni ter: la nuova norma prevede che il credito di imposta, anche per i bonus edilizi, sia cedibile una sola volta, e i contratti che violeranno le nuove norme saranno considerati nulli. La deputata rinnova il proprio impegno a modificare la norma, al momento del passaggio del testo alla Camera.

Cristina Bartelli

Superbonus anche per interventi sulla facciata continua
Sì al 110% anche per la sostituzione integrale della facciata continua. A sottolinearlo è una nuova risposta a interpello n. 61/2022 dell’Agenzia delle Entrate, in cui l’amministrazione finanziaria è ritornata sul tema superbonus. A sollecitare il parere un quesito posto da un istante circa gli interventi da effettuare su un condominio costituito da una facciata continua. Interventi che sarebbero coincisi con l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni, la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari e la sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua. Proprio in merito a quest’ultimo punto, l’istante avrebbe voluto sapere se le spese sostenute per tale intervento rientrasse tra quelle ammesse alla detrazione di cui all’art.119 del dl n. 34/2020. Secondo le Entrate, è possibile fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della facciata continua, poiché tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i requisiti previsti dal dm 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

Maria Sole Betti

COMODATO D’USO
110%, disco verde per i soci di una società semplice
Superbonus condizionato anche ai comodatari. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 62/2022, tornando nuovamente sull’applicazione del 110%, in questo caso per interventi eseguiti su immobili assegnati sulla base dei contratti di comodato nei confronti di comodatari nonché soci di una società semplice. I dubbi erano stati presentati dalla stessa società, in possesso di due unità abitative facenti parte di un unico fabbricato attualmente concesse in uso gratuito, con comodato verbale, ai propri soci. La società era interessata a sapere se i soci potessero fruire del superbonus previsto dall’art.119 del dl 34/2020, per gli interventi agevolabili eseguiti sugli immobili ad essi rispettivamente assegnati, sulla base dei contratti di comodato modale debitamente registrati. Le Entrate, richiamando la circolare n. 24/E del 2020, hanno ricordato le condizioni per fruire del superbonus nel caso di comodato modale di immobili di proprietà di una società semplice ai propri soci persone fisiche, ossia «possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori». Alla luce di ciò, l’Ade ha ritenuto che «i soci potessero fruire del Superbonus per le spese direttamente sostenute, a condizione che dal contratto di comodato emerga il consenso espresso all’esecuzione dei lavori da parte della società semplice proprietaria e che tali interventi siano effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo».

Maria Sole Betti