Carla De Lellis
Per avere la ricostituzione della pensione, con «neutralizzazione» dei contributi figurativi che ne riducono l’importo, va fatta domanda all’Inps. Lo precisa l’ente di previdenza nel messaggio n. 883/2022 con le istruzioni operative alla sentenza n. 82/2017, in cui la Corte costituzionale ha stabilito che se i contributi figurativi relativi a periodi di disoccupazione riducono l’importo della pensione (cosa che può succedere nel calcolo con il vecchio «sistema retributivo»), quelli ricadenti negli ultimi cinque anni (260 settimane) possono essere esclusi dalla base di calcolo della pensione (possono, cioè, essere «neutralizzati»).

I casi interessati. La sentenza (si veda ItaliaOggi del 14 aprile 2017), spiega l’Inps, interessa i casi in cui nelle ultime 260 settimane di contribuzione, che precedono la decorrenza della pensione, ci siano periodi di contribuzione per la disoccupazione non necessari al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. Tali contributi sono quelli che derivano dai seguenti trattamenti per la disoccupazione: indennità ordinaria, con requisiti normali e con requisiti ridotti; Aspi; mini-Aspi; Naspi; disoccupazione rimpatriati e disoccupazione agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti. Le pensioni interessate sono quasi tutte: vecchiaia e anzianità del sistema di calcolo retributivo; vecchiaia e anzianità del sistema di calcolo misto, ma soltanto per la quota retributiva; anticipata; relative pensioni di reversibilità. Per quanto riguarda il periodo in cui si collocano i contributi da disoccupazione neutralizzabili, l’Inps precisa che non è possibile eccedere il quinquennio antecedente la decorrenza della pensione sulla base della sentenza. In ogni caso, non si può chiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione se questi sono stati necessari per il diritto alla pensione o alla sua liquidazione; se sono stati soltanto in parte necessari, possono essere esclusi solamente i periodi non necessari al diritto alla pensione.

La ricostituzione delle pensioni. La sentenza, spiega l’Inps, riconosce il diritto al ricalcolo della pensione al fine di escludere la valutazione dei contributi per la disoccupazione che si collocano nell’ultimo quinquennio che ne precede la decorrenza, se tale neutralizzazione determina un importo più favorevole. Tale operazione, precisa l’Inps, può riguardare l’intero periodo di contribuzione (figurativa), non essendo possibile la neutralizzazione parziale. Peraltro, è possibile procedere a neutralizzare anche periodi inferiori al massimo considerato (quinquennio), se gli stessi sono collocati dopo il raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione. Per le pensioni calcolate con il sistema misto, aggiunge l’Inps, la neutralizzazione non si applica alle quote calcolate con il sistema contributivo. Al termine della neutralizzazione, la pensione calcolata con i nuovi criteri, assoggettata a tutti gli aumenti intervenuti tra la decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento a condizione che risulti, alla stessa data, d’importo più favorevole rispetto a quello calcolato con tutta la contribuzione.

Occhio alla prescrizione. La ricostituzione delle pensioni, in applicazione della sentenza, può esserci a domanda degli interessati, con effetto dall’originaria decorrenza della pensione, con il pieno riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione, sempreché non sia intanto intervenuta decadenza.

Carla De Lellis

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