APERTA LA FINESTRA PER I DOCENTI E GLI ATA
I docenti e i non docenti che andranno in pensione con la cosiddetta Quota 102 non potranno svolgere altri lavori dopo la cessazione dal servizio. È l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge, 4/2019. Il decreto ha subito una modifica integrativa operata dal comma 87, dell’articolo 1, della legge 234/2021. L’integrazione consiste nell’introduzione di alcune disposizioni che consentono a chi ha 64 anni di età e 38 anni di contributi di andare in pensione. Fermo restando che tali requisiti dovranno essere stati maturati entro il 31 dicembre 2022. La locuzione “Quota 102” deriva dalla somma del requisito anagrafico (64) con quello contributivo (38): 64 + 38 = 102.

Le nuove norme sono entrare in vigore il 1° gennaio scorso. E l’amministrazione ha disposto l’apertura dei termini per consentire l’esercizio di tale opzione ai docenti e ai non docenti che intendessero accedervi (si veda la circolare 3430/2022 del 31 gennaio). Gli interessati potranno presentare le domande di cessazione dal servizio fino al 28 febbraio prossimo.

L’accesso al pensionamento anticipato usufruendo della quota 102, però, preclude agli interessati la possibilità di esercitare un altro lavoro contestualmente alla fruizione del trattamento pensionistico. L’incompatibilità discende da un’apposita previsione contenuta nel nuovo testo del comma 3, dell’articolo 14, del decreto-legge 4/2019. Previsione introdotta dal comma 87, lettera b) della legge 234/2021, che estende la preclusione, già prevista per i pensionati in Quota 100, anche ai pensionati in Quota 102.

In particolare, il nuovo testo del comma 3 dispone che la pensione di cui al comma 1 non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il divieto di effettuare altri lavori colpirà soprattutto i docenti autorizzati allo svolgimento di altre professioni come, per esempio, gli avvocati, gli ingegneri e i commercialisti.
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