La «cassa integrazione» non taglia la pensione dei lavoratori. Il relativo periodo, infatti, è coperto con contributi del fondo di solidarietà utili ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni, inclusa quella anticipata, dei lavoratori beneficiari.

Lo precisa sempre l’Inps nella circolare n. 29/2022, in cui illustra la disciplina della prestazione dello «assegno di integrazione salariale» erogato dal fondo di solidarietà per le attività professionali.

La contribuzione. Il Fondo è finanziato da specifici contributi, soggetti alle ordinarie regole della contribuzione obbligatoria, esclusa la materia relativa agli sgravi contributivi, e comprese le regole sulla prescrizione. Due le tipologie di contributi: ordinario e addizionale.

Il contributo ordinario. Questa la misura:

– 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo dei lavoratori) per gli studi che occupano in media più di 3 e fino a 15 dipendenti. Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti, esclusi dirigenti, e calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

– 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo dei lavoratori) per gli studi che occupano in media più di 15 dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

In relazione agli apprendisti, fino al 31 dicembre 2021 il contributo era dovuto solo per quelli con contratto professionalizzante, perché solo tale tipologia era ammessa alle prestazioni. Dal 1° gennaio 2022, con l’estensione delle tutele a tutti gli apprendisti, di ogni tipo di contratto, anche il contributo va versato per tutti gli apprendisti.

Il contributo addizionale. In caso di erogazione dell’Ais è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Ais «utile» per la pensione. Una buona notizia per i lavoratori: durante i periodi di erogazione dell’Ais, il Fondo versa (alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato) la c.d. «contribuzione correlata» alla prestazione, che è utile sia per il diritto che per la misura della pensione, compresa quella anticipata.

Tale contribuzione è determinata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui cade l’evento (c.d. «retribuzione persa»), il cui importo è determinato dal datore di lavoro.

Per gli anni 2021 e 2022 l’aliquota della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps (Fpld) è pari al 33%. Idem per i lavoratori iscritti alla gestione Ctps. Per quelli delle gestioni Cpdel, Cpi e Cps, invece, è 32,65%.

Pagamenti e conguaglio delle prestazioni. L’Ais è concesso dal comitato del Fondo con apposita delibera a seguito della quale la sede Inps (sede competente) rilascia autorizzazione, che è il presupposto per l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dell’assegno ai lavoratori e delle conseguenti operazioni di conguaglio per il recupero delle somme anticipate (tramite l’Uniemens).

Delibera e la relativa autorizzazione sono notificate al datore di lavoro per posta elettronica certificata (Pec) e rese disponibili nel cassetto previdenziale. Il pagamento dell’Ais è effettuato ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Inps tramite conguaglio con i contributi (Uniemens). Attenzione. È fissato il termine di 6 mesi, a pena di decadenza, entro cui effettuare tale conguaglio:

– dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;

– dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.

Spirato il termine di decadenza, il conguaglio non è più possibile e il «costo dell’Ais» resta tutto a carico del datore di lavoro.

Il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps (in luogo dell’anticipo da parte del datore di lavoro) può essere autorizzato dal comitato, su espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi d’insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Ais e reddito da attività lavorativa. Il lavoratore beneficiario di Ais ha l’obbligo di comunicare l’eventuale svolgimento di attività lavorativa. Con riferimento all’attività dipendente (subordinata) l’obbligo è da ritenersi assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (Unilav) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (Unilav Somm).

Invece, rimane in capo al lavoratore l’obbligo di comunicazione dell’avvio di attività autonome (perché non sono attività oggetto di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro).

Ais e assegno familiare (Anf e Auu). Durante il periodo di percezione dell’Ais, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con causale «Covid-19».

La riforma degli ammortizzatori, in vigore dal 1° gennaio 2022, invece, ha stabilito che per tutti i trattamenti di cassa integrazione per periodi decorrenti dalla stessa data (1° gennaio 2022), ai fondi di solidarietà si applicano le norme relative al diritto all’assegno per il nucleo familiare, a favore dei lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale.

Si ricorda, peraltro, che dal 1° marzo 2022 i nuclei familiari con figli minori fino a 21 anni possono beneficiare del nuovo «assegno unico universale», e dalla stessa data, limitatamente ai nuclei con figli e orfanili, cessa il diritto all’assegno familiare.
Fonte:
logoitalia oggi7