I CHIARIMENTI PER PARASUBORDINATI E PROFESSIONISTI SENZA CASSA NELLA CIRCOLARE N. 25/2022
di Daniele Cirioli
Rincarano i contributi per i lavoratori parasubordinati e professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata Inps. Nel primo caso (collaboratori e figure assimilate, c.d. parasubordinati) è l’ampliamento della durata della Dis-Coll (indennità disoccupazione) a far lievitare l’aliquota di uno 0,8%, portandola al 35,03% rispetto al 34,23% pagato fino al 31 dicembre scorso. Nel secondo caso (professionisti senza cassa), è l’Iscro («cassa integrazione» dei professionisti) a elevare l’aliquota dello 0,25% portandola al 26,23% rispetto al 25,98% pagato fino a fine anno passato.

Gli aumenti decorrono tutti dal 1° gennaio 2022.

Lo spiega l’Inps nella circolare n. 25/2022, fissando al 16 maggio il termine per l’eventuale regolarizzazione del mese di gennaio.

L’esercito del 10%. Venivano chiamati così («esercito del 10%») i nuovi forzati alla previdenza con l’istituzione della «gestione separata» all’Inps.

Correva l’anno 1996 e d’allora la composizione dell’esercito è mutata nel tempo. Come pure l’aliquota di contribuzione, che è più che triplicata in 20 anni.

Oggi l’«esercito del 35%» si compone di due principali categorie di lavoratori:

– parasubordinati (collaboratori e figure assimilate), per i quali la contribuzione è sostenuta per la maggior parte ed è versata dai committenti (i «datori di lavoro»);

– professionisti senza cassa, i quali versano da sé la contribuzione, sopportandone l’onere salvo una rivalsa del 4% a carico dei clienti (in fattura/parcella).

I parasubordinati hanno diritto alla Dis-Coll, in caso di disoccupazione.

I professionisti senza cassa, cioè i lavoratori autonomi con partita Iva privi di altra copertura previdenziale (non a cassa professionale, né come artigiani, commercianti o agricoltori) hanno diritto all’Iscro: una nuova prestazione, simile alla cassa integrazione (ovvero a un «ristoro»), che spetta per sei mesi nell’importo variabile da 1.500 a 4.800 euro, una volta sola nel triennio 2021-2023, in caso di riduzione di reddito oltre il 50%.

I nuovi contributi per i parasubordinati. La legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) ha riformato la Dis-Coll introducendo diverse novità, tra cui: una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage); l’ampliamento della durata; riconoscimento dei contributi figurativi per i periodi di fruizione della prestazione (si veda ItaliaOggi del 17 gennaio scorso).

Parallelamente ha fissato l’obbligo di versare un’aliquota contributiva «pari a quella dovuta per la NASpI» (che è l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti).

Per tale Naspi, si versano le seguenti aliquote: 1,3% (contributo integrativo contro la disoccupazione volontaria) e 0,01% (percentualizzazione del contributo base dovuto per la stessa tutela contro la disoccupazione).

Pertanto, ha spiegato l’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2022 va versata un’aliquota contributiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota dello 0,51%.

L’Inps ha aggiunto che sono interessati alla modifica delle aliquote i soggetti i cui compensi derivano da:

– uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se non sono beneficiari della relativa prestazione;

– rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;

– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Invece, continuano a restare esclusi i compensi corrisposti come:

– componenti di commissioni e collegi;

– amministratori di Enti locali;

– venditori porta a porta;

– attività di lavoro autonomo occasionale;

– associati in partecipazione (quelli non ancora cessati, poiché tale rapporto non c’è più);

– medici in formazione specialistica.

Riassumendo, per il 2022 l’aliquota contributiva da versare per questa categoria di lavoratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, è pari al 35,03% così composta:

– 33% ai fini pensionistici (vale anche come aliquota di computo);

– 0,50% per il finanziamento delle tutele di maternità, assegni familiare e malattia;

– 0,22%, maggiorazione per il finanziamento delle tutele di maternità;

– 1,31% per il finanziamento della Dis-Coll.

La misura si riduce al 33,72%, togliendo l’aliquota dell’1,31%, nel caso di lavoratori non aventi diritto alla Dis-Coll.

Regolarizzazione entro maggio. L’aumento decorre, come detto, da gennaio. I committenti che, per il versamento dei contributi relativi a tale mese, non sono riusciti a tener conto della nuova aliquota possono effettuare gli adempimenti relativi a tale periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps, che è avvenuta l’11 febbraio, dunque entro il prossimo 16 maggio. Si ricorda, in merito, del c.d. «principio di cassa allargato», secondo il quale le somme corrisposte entro il 12 di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne consegue che per il versamento dei contributi a favore dei collaboratori, i cui compensi erogati entro il 12 gennaio sono riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, si applicano le vecchie aliquote del 2021.

I nuovi contributi per i professionisti senza cassa. L’aumento scaturisce, come accennato, dalla tutela Iscro, introdotta dalla Manovra 2021. Per la copertura dei relativi oneri di finanziamento, la stessa Manovra ha elevato, a carico degli stessi beneficiari (ossia iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni), l’aliquota contributiva di 0,26 punti percentuali nel 2021 e 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Riassumendo, per il 2022 l’aliquota contributiva versata dai professionisti senza cassa, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, è pari al 26,2% così composta:

– aliquota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25%;

– aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, degli assegni per il nucleo familiare, per malattia;

– aliquota aggiuntiva per l’ISCRO pari allo 0,51%.

Soggetti pensionati o già assicurati. Nessuna novità per i soggetti pensionati e/o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, sia della prima (parasubordinati) che della seconda categoria di lavoratori (professionisti senza cassa): per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%.

Ripartizione del contributo. Per la prima categoria di lavoratori (parasubordinati e altre figure), la ripartizione dell’onere contributivo, tra collaboratore e committente, è fissata in misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi ricade sul committente, che deve eseguirlo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite F24 telematico per i datori di lavoro privati e F24-EP per le pubbliche amministrazioni.

Per la seconda categoria di lavoratori (professionisti senza cassa), l’onere contributivo è a loro stesso carico come anche quello di versamento da eseguire, tramite F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).

Massimale e minimale. Si ricorda che il versamento dei contributi alla gestione separata va effettuato fino a un tetto (c.d. «massimale») che per l’anno 2022 è pari a 105.014,00 euro. Oltre tale tetto non si pagano i contributi, né si maturano le prestazioni (pensioni). Inoltre, ai fini dell’accredito del periodo di riferimento dei contributi è necessario che il versamento rispetti un certo importo minimo (c.d. «minimale») che per l’anno 2022 è pari a 16.243,00 euro con riferimento a un anno. Di conseguenza, per avere l’accredito dell’intero anno 2022 occorre che il lavoratore per suo conto sia versato un importo di contributi non inferiore a:

– 3.898,32 per i lavoratori con aliquota del 24%;

– 4.260,54 (di cui 4.060,75 per la pensione) per i professionisti con aliquota del 26,23%;

– 5.477,14 (di cui 5.360,19 per la pensione) per i parasubordinati con aliquota del 33,72%;

– 5.689,92 (di cui 5.360,19 per la pensione) per i parasubordinati con aliquota del 35,03%.
Fonte:
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