Lo scorso 17 gennaio il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto, con un report, lo stato attuale della contrattazione di secondo livello avente ad oggetto l’attuazione di misure legate alla produttività e al welfare aziendale. In particolare, alla data indicata, risultano attivi 6.379 contratti; 5.027 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 3.798 di redditività, 3.250 di qualità, mentre 828 prevedono un piano di partecipazione e 3.889 prevedono misure di welfare aziendale. Per i 6.379 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica è 70% Nord, 19% Centro, 11% Sud. Per settore di attività economica abbiamo 60% Servizi, 39% Industria, 1% Agricoltura. Per dimensione aziendale otteniamo 47% con numero di dipendenti inferiore a 50, 37% con numero di dipendenti maggiore di 100, 16% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99. I dati riportati evidenziano che l’utilizzo della contrattazione di secondo livello è maggiore tra le imprese di piccole dimensioni, soprattutto nel nord Italia; esso è ancora poco diffuso nel Centro e nel Sud. È probabilmente in un’ottica di progressivo miglioramento dei dati riportati periodicamente dal report ministeriale che l’amministrazione finanziaria ha, nell’ultimo periodo conferito, mediante interventi interpretativi, sull’applicazione della normativa sulla produttività, incoraggiando gli operatori economici a ricorrere alla contrattazione di secondo livello. I premi di produttività possono, difatti, godere della tassazione tramite imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10% per un ammontare annuo non superiore a 3000 euro e per titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato pari a 80.000 annui. Tale beneficio ricorre con il rispetto di specifiche condizioni. In primo luogo, le somme devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Gli incrementi devono essere verificabili e misurabili, in maniera oggettiva, sulla base di criteri che consentano di appurare se in un periodo di tempo congruo vi sia stato un miglioramento delle performance aziendali. In secondo luogo, i premi devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi di cui all’art. 51, dlgs 81/2015, cioè contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa o Rsu. Per consentire un’estensione quanto più ampia dell’istituto della produttività, l’amministrazione ha ammesso al regime fiscale agevolativo anche realtà aziendali in cui non siano presenti Rsu o Rsa. In tale ipotesi, difatti, il datore di lavoro può non solo applicare un accordo collettivo territoriale di settore che preveda l’erogazione dei premi di produttività (circ. 5/E/2018), ma, altresì, introdurre premi di risultato fiscalmente agevolati attraverso un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale esterne all’azienda (risposta numero 176/2021). L’eccezionalità del periodo emergenziale ha influito sulla concreta elaborazione, nonché sulla modifica, di accordi di secondo livello disciplinanti i premi di produttività. Ai fini della percezione dei premi e dell’accesso al regime fiscale di favore, l’obiettivo che l’impresa si è prefissata deve essere stato raggiunto in maniera incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione. Il requisito dell’incrementalità deve risultare incerto nell’an e nel quantum al momento della stipulazione del contratto e non deve essersi già concretizzato prima del raggiungimento dell’accordo. Sebbene l’amministrazione abbia evidenziato l’incompatibilità tra il carattere aleatorio dell’incrementalità e la determinazione di criteri di misurazione degli obiettivi in via postuma o a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, la stessa ha, recentemente, riconosciuto l’applicazione del regime fiscale agevolato anche a premi erogati in esecuzione di un contratto integrativo. In particolare, il contratto integrativo deve attestare che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale sia effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, in ragione della possibile variabilità dell’andamento del parametro adottato, anche per circostanze eccezionali (risp. n. 550/2020). Anche l’individuazione di un nuovo o diverso criterio di misurazione dell’obiettivo incrementale non è stata ritenuta preclusiva all’accesso alla tassazione agevolata dei premi, laddove ciò si renda necessario per tenere conto, nella verifica dell’incremento del dato assunto come parametro di valutazione, degli impatti che le fasi di sospensione dell’attività determinate dalle norme emergenziali hanno avuto sull’attività d’impresa.

*studio legale e-Ius
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